Cerca
Close this search box.

Ai soci gli utili extracontabili di società ristretta

La Suprema corte estende il criterio di trasparenza alle società di capitali: Il maggior reddito va imputato per trasparenza ai soci.

Il maggior reddito accertato di una società di capitali a ristretta base partecipativa va imputato per trasparenza ai soci come nelle società di persone: la società a ristretta base «risulta, nel concreto, trasparente come una società di persone poiché i soci, come avviene in tali entità, hanno agito come tali ripartendosi l’utile societario presuntivamente accertato in capo alla società». Allarmante la conclusione di Cassazione 2752/24, depositata il 30 gennaio. La questione verte sul sentito (e sul quale si attendono sviluppi dalla legge delega ) problema: l’accertamento in capo ad una società a ristretta base sociale di maggiori redditi (in questo caso limitato ai maggiori ricavi) e la conseguente contestazione in capo ai soci di avere percepito utili extracontabili. La pronuncia conferma la giurisprudenza del passato, compreso il fatto che, trattandosi di utili mai indicati nella contabilità societaria, non vi sarebbe obbligo di mitigare una doppia imposizione che non v’è stata. In sostanza, fatti pari a 100 i maggiori ricavi accertati nei confronti della società, il medesimo importo può essere – secondo la Corte – imputato pro quota su tutti i soci della stessa. Questo perché non si verrebbe a creare alcun effetto distorsivo in quanto utili extracontabili. Secondo la Cassazione «l’utile extra bilancio, non rispettoso delle disposizioni di cui all’art. 81 e seguenti Tuir, diviene allora un utile equiparato, anche nella dosimetria della imposizione che lo colpisce, a quello ottenuto per trasparenza da società di cui all’art. 5 Tuir e di cui agli artt. 115 e 116 Tuir», così che la società a ristretta base partecipativa «risulta, nel concreto, trasparente come una società di persone». Conclusioni che non si possono condividere. Fermo restando le perplessità sulla presunzione in argomento (presunzione di legge senza legge) non è accettabile che i maggiori importi accertati nei confronti della società vengano automaticamente riportati sui soci. È chiaro, infatti, che l’“utile” presuntivamente percepito dai soci può essere considerato tale soltanto se – almeno – viene depurato dalle imposte gravanti sulla società in relazione al maggiore reddito accertato nei confronti della stessa.

Altrimenti, come d’altronde rileva la Corte, l’accertamento effettuato nei confronti dei soci assume la connotazione di una rettifica riguardante un maggiore reddito d’impresa attribuito per trasparenza ai soci stessi.

Il fatto è che l’accertamento eseguito nei confronti dei soci, senza scomputare le maggiori imposte accertate nei confronti della società a ristretta base, appare illegittimo in quanto effettuato in dispregio alle specifiche norme (articoli 5 e 116 Tuir) che stabiliscono l’attribuzione ai soci di un reddito d’impresa per trasparenza.

Fonte: Il Sole 24ORE

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator