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Extraprofitti energia, pesano le sopravvenienze non legate ai prezzi

Nella base imponibile del contributo per l’extraprofitto anche le sopravvenienze attive non collegate con l’aumento dei prezzi.

Nella base imponibile del contributo per l’extraprofitto anche le sopravvenienze attive non collegate con l’aumento dei prezzi.

Con le risposte n. 16 e 18 l’agenzia delle Entrate, infatti, applica la normativa sugli extraprofitti (articolo 1, commi 115 e seguenti legge 197/2022) seguendo le linee della relazione illustrativa del disegno di legge e le indicazioni della circolare 4/E (paragrafo 1.2), affermando che il legislatore ha ’’ancorato’’ la base imponibile del contributo per l’anno 2022 agli ammontari dei corrispondenti redditi imponibili ’’lordi’’, ai fini Ires; pertanto, ricomprendendovi eventuali componenti positivi di reddito riconducibili tra le sopravvenienze attive.

La risposta n. 16 si riferisce all’istanza di una società titolare di un impianto idroelettrico che chiedeva di escludere, dalla base imponibile, un provento straordinario collegato a un rimborso di alcuni incentivi, ricevuti nel 2022 e riferibili ad anni precedenti, da parte del Gse (Gestore servizi energetici, ndr) e collegato al regime ’’spalma incentivi’’.

Secondo l’istante, tale sopravvenienza attiva non si dovrebbe conteggiare nella base imponibile essendo estranea all’’’extra­profitto’’ originato dall’aumento dei prezzi nel settore energetico.

Questione analoga riguarda la risposta n. 18 nella quale era stato richiesto da parte di una società, attiva nel settore della distribuzione petrolifera, di poter escludere le sopravvenienze attive collegate a una somma, riconosciuta come risarcimento sostitutivo di un reddito imponibile, all’esito di un giudizio in Corte d’appello.

L’agenzia delle Entrate, non condividendo la soluzione dei contribuenti, conferma che per la base imponibile del contributo rileva l’ammontare del reddito determinato secondo le previsioni del titolo II, capi II e IV, del Tuir, in ciascuno dei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; pertanto vi rientrano anche le suddette sopravvenienze attive.

Si discosta pertanto dalle conclusioni a cui è giunto il Tar del Lazio, che ha rinviato alla Corte costituzionale la norma sul “contributo di solidarietà temporaneo” dei cosiddetti “extraprofitti” degli operatori del settore energetico per il 2023.

Le ordinanze sollevano criticità sui criteri di calcolo della base imponibile del contributo rispetto agli articoli 3 e 53 della Costituzione.

Il Tar. infatti, considerando che la base di calcolo del contributo (a cui applicare l’aliquota del 50%) è il risultato di un confronto fra il reddito Ires conseguito nel 2022 e la media dei redditi Ires dei quattro periodi d’imposta precedenti, ha rilevato che vi è il rischio di includere voci che incrementano il reddito ma che non hanno collegamenti con l’extraprofitto collegato all’aumento dei prezzi.

Fonte: Il Sole 24ORE

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