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Torna l’adesione al verbale con la riduzione delle sanzioni

Con il decreto accertamento reintrodotta la possibilità di prestare adesione al contenuto integrale dei verbali di constatazione.

Reintrodotta la possibilità di prestare adesione al contenuto integrale dei verbali di constatazione. Come per il passato l’adesione potrà avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione. Ne consegue che, in caso di rilievi non condivisi, per i quali si intende invece chiarire la posizione in sede di adesione o, in difetto, in contenzioso, la strada percorribile resta il ravvedimento (riferito, ovviamente ai rilievi condivisi). Così il decreto delegato sull’accertamento che ieri ha ricevuto il definitivo via libera dal Consiglio dei ministri (si vedano anche le pagine 2 e 3).

Rispetto però alla previsione in vigore qualche anno fa – contenuta nel soppresso articolo 5-bis del Dlgs 218/1997 – non si fa più riferimento ai verbali in materia di imposte sui redditi e di Iva che consentivano l’emissione di accertamenti parziali. Sembrerebbe quindi che l’istituto possa ora applicarsi a tutte le imposte a condizione che il rilievo sia constatato nel verbale.

Da notare, che in passato la circolare dell’agenzia delle Entrate 55/E del 2008 escludeva dalla portata dell’istituto, i tributi differenti da imposte dirette e Iva e le violazioni formali proprio in virtù della specifica previsione (ora non più riproposta).

Potrebbe porsi qualche dubbio per il fatto che il procedimento di adesione si concluda con l’emissione di un «atto di definizione dell’accertamento parziale». Tuttavia a ben vedere ciò che viene redatto è un atto di definizione contenente le indicazioni previste dall’articolo 7 del Dlgs 218/1997 che non sono evidentemente prerogativa delle imposte sui redditi e dell’Iva.

La richiesta di adesione deve essere formulata entro 30 giorni dalla consegna del verbale e va effettuata al competente Ufficio dell’Agenzia e all’organo che lo ha redatto. Il contribuente ha la possibilità di condizionare l’adesione alla rimozione di errori manifesti.

Sul punto la relazione illustrativa chiarisce che deve trattarsi di errori immediatamente riconoscibili senza necessità di attività interpretativa o valutativa. È verosimile che per lo più si debba essere in presenza di errori di calcolo.

Va detto, per completezza, che in passato, in vigenza dell’analogo istituto, ancorché non espressamente disciplinato, gli eventuali errori di calcolo venivano comunque emendati in occasione della predisposizione dell’atto di definizione.

Nei casi in cui non ci sia errore da correggere, l’Ufficio nei successivi 60 giorni dalla richiesta, notifica al contribuente l’atto di definizione dell’accertamento parziale.

Nell’ipotesi di adesione «condizionata», invece, l’organo che ha redatto il verbale, nei 10 giorni successivi alla comunicazione, può correggere gli errori mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e l’ufficio dell’Agenzia delle entrate. In questa ipotesi il termine dei 60 giorni decorre dalla comunicazione all’Agenzia da parte dall’organo verbalizzante.

Ancorché debba trattasi di errore immediatamente riconoscibile, non può escludersi potenzialmente che l’Ufficio non condivida l’esistenza dell’errore stesso, cui viene condizionata l’istanza. In tale ipotesi stante la richiesta «condizionata» l’interessato, nonostante la norma non lo preveda espressamente, ha diritto a non dar seguito all’adesione. Al contrario, se la richiesta non è condizionata, è verosimile che l’istanza di adesione (come per il passato) non sia ritrattabile.

Il beneficio dell’adesione è rappresentato dalla riduzione delle sanzioni alla metà rispetto a quelle applicabili in sede di accertamento con adesione. E quindi in concreto si tratta della riduzione a un sesto del minimo edittale.

Da tener presente che negli ultimi anni gli uffici di frequente non irrogano più la sanzione minima in sede di accertamento, ma applicano aggravanti (gravità della violazione, recidiva ecc.). Ne consegue, in tali casi, un ulteriore (potenziale) beneficio, in quanto il sesto va calcolato non sulla sanzione che verrebbe irrogata (comprensiva di eventuali aggravanti) ma su quella minima edittale.

In ipotesi di mancato pagamento, le somme vengono iscritte a ruolo. Trattandosi poi di una modalità di estinzione del debito tributario, la definizione al Pvc contenente rilievi penali, fa conseguire tutti i benefici previsti dal Dlgs 74/2000 in presenza di pagamento del debito tributario.

Fonte: Il Sole 24ORE

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