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Cooperative compliance, chi ha già aderito non deve farsi certificare il rischio fiscale

In vigore il Dlgs 221/2023. Conto alla rovescia per l'attuazione. Entro 90 giorni i requisiti per gli abilitati alla certificazione Tcf.

A decorrere dal 18 gennaio entra in vigore il Dlgs n. 221 del 30 dicembre 2023 che in attuazione della legge delega ha previsto il potenziamento del regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance). Vediamo in primis cosa determina la data spartiacque del 18 gennaio 2024.

Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto prevede che nei 90 giorni dalla sua entrata in vigore siano adottati i seguenti provvedimenti:

il regolamento Mef/Giustizia per fissare i requisiti dei professionisti (avvocati o dottori commercialisti ed esperti contabili) abilitati al rilascio della certificazione del tax control framework (Tcf), stabilendone compiti e adempimenti;

il decreto del Mef di emanazione del codice di condotta atto ad indicare gli impegni reciproci dell’amministrazione finanziaria e dei contribuenti nell’ambito del regime;

il regolamento del Mef per disciplinare le procedure per la regolarizzazione delle posizioni del contribuente in caso di adesione a indicazioni dell’agenzia delle Entrate che comportino la necessità di effettuare ravvedimenti operosi, prevedendo un contraddittorio preventivo nonché modalità semplificate e termini ridotti;

il decreto del Mef di attuazione delle disposizioni relative ai casi in cui l’Agenzia, prima di notificare una risposta sfavorevole a un’istanza di interpello o una posizione contraria a una comunicazione di rischio, invita il contribuente a un contraddittorio per illustrargli la posizione.

Ma questa data rileva anche come spartiacque per i soggetti che sono già in cooperative compliance. Infatti ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 è stabilito che quelli ammessi o che hanno presentato istanza di adesione al regime prima dell’entrata in vigore del decreto non sono tenuti alla certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Evidentemente essendo stato il Tcf già validato dall’Agenzia non si richiede questo ulteriore sforzo. Invece per i nuovi soggetti che vorranno aderire al regime, per cui si ricorda che il limite dimensionale di volume d’affari o ricavi dal 2024 passa a 750 milioni di euro (rispetto al miliardo) si richiederà appunto la certificazione del Tcf da parte dei professionisti appartenenti alle categorie citate prima e già in possesso di una specifica professionalità (aspetto che dovrà essere necessariamente chiarito e declinato).

Il potenziamento dell’istituto passa poi attraverso la riduzione dei termini di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’Iva di due anni, quale misura di maggior appeal per i soggetti che entreranno nel regime, unitamente all’ulteriore riduzione di un anno in presenza di certificazione tributaria. Per i soggetti già ammessi in cooperative alla data di entrata in vigore del decreto tali riduzioni dei termini si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2024. Come chiarito dalla relazione illustrativa, ciò al fine di evitare la decadenza di annualità per le quali sono in corso attività di controllo.

Ricordiamo in breve principali luci e ombre del potenziamento dell’istituto. È sicuramente apprezzabile la completa disapplicazione delle sanzioni per i rischi fiscali comunicati. Tuttavia, ci si poteva attendere una disapplicazione tout court e non vincolata ai rischi che formano oggetto dell’interlocuzione preventiva dell’interpello o della comunicazione di rischio. Tale riduzione è poi solo a metà per la comunicazione del pregresso, da effettuarsi entro 120 giorni dall’ingresso nel regime.

Ben venga anche la non punibilità del reato di dichiarazione infedele, sebbene sia stata circoscritta solo agli elementi attivi e non anche a quelli passivi. Considerato che per i soggetti virtuosi quali quelli che decidono di accedere all’istituto il penale è un deterrente assai forte a livello reputazionale, anche in questo caso probabilmente si poteva fare di più.

Fonte: Il Sole 24ORE

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