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Non imponibile in Italia il denaro donato dall’estero da un non residente

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Donazione da non residente a residente in Italia, non tassata se il denaro all'estero diventa italiano dopo la donazione.

Non è soggetta a imposizione in Italia la donazione disposta da una persona non residente in Italia a favore di donatario residente in Italia, se il denaro oggetto della donazione si trova all’estero al momento della donazione e viene bonificato in Italia in conseguenza della donazione.

È ciò che l’agenzia della Entrate scrive nella risposta a interpello n. 7 del 12 gennaio 2024, con riferimento al caso di una donazione stipulata in Svizzera tra una zia (residente in Svizzera) e un nipote (residente in Italia), seguita da un bonifico bancario mediante il quale il denaro oggetto di donazione viene trasferito dal conto corrente aperto in Svizzera e intestato alla donante al conto corrente aperto in Italia e intestato al donatario.

L’Agenzia osserva che, ai sensi dell’articolo 2 del testo unico dell’imposta di successione e donazione (il Dlgs 346/1990): se il donante ha la residenza in Italia, la donazione è tassata in Italia dovunque sia stipulata e qualunque oggetto essa abbia; se invece il donante non ha la residenza in Italia, l’imposta di donazione è dovuta solamente se oggetto di donazione siano beni “esistenti in Italia”.

Pertanto, si tratta di capire se, nel caso di donazione disposta da una persona non residente, i beni oggetto di donazione siano da considerare ’’esistenti’’ o meno nel territorio dello Stato. La legge offre un’indicazione su questo punto dettando, per taluni beni, una regola di loro presuntiva esistenza in Italia: ad esempio, per i titoli azionari, si presumono esistenti in Italia quelli emessi da società italiane, per i crediti, si presunto in Italia quelli verso debitori residenti in Italia, e così via.

In questa norma che detta presunzioni il denaro non è però considerato. Con riferimento alla donazione di denaro, occorre allora rifarsi – secondo l’Agenzia – alla decisione della Cassazione 8175/2021, relativa proprio al caso della donazione (da un residente in Svizzera a favore di un beneficiario residente in Italia) avente a oggetto denaro non presente nel territorio nazionale al momento della donazione, in quanto depositato sul conto corrente del donante residente in Svizzera.

In tale occasione, la Cassazione ha osservato che, per il principio della territorialità dell’imposta, «ai fini della imponibilità dell’operazione economica in Italia, occorre verificare se il fenomeno economico della donazione si sia verificato all’interno del territorio italiano»; e che tale non è il caso della donazione di denaro che viene bonificato dall’estero in Italia, in quanto il denaro oggetto di donazione da parte di una persona residente all’estero, benché destinato a un beneficiario residente in Italia, non si presume quale bene esistente nel territorio dello Stato, se al momento della donazione si trova depositato su conto bancario acceso presso una banca non situata in Italia.

Fonte: Il Sole 24ORE

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