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Esterometro obbligatorio anche per i forfettari

Forfettari, minimi, enti non commerciali: obbligo fattura elettronica, esterometro per operazioni internazionali, coinvolge anche flat tax.

Forfettari, minimi ed enti non commerciali alle prese con gli adempimenti connessi all’estensione dell’obbligo generalizzato di fattura elettronica, e più precisamente con quelli relativi alla comunicazione delle operazioni attive e passive con l’estero (o esterometro). Ma l’obbligo generalizzato dal 1° gennaio scorso comporta anche la revisione delle modalità con cui sono stati sinora gestiti i rapporti con clienti e fornitori non stabiliti né residenti sul territorio nazionale.

In questo senso, i chiarimenti erano stati già forniti dalle Entrate con la circolare 26/E/2022 quando, a commento delle novità che avevano interessato l’esterometro, era stato indicato al punto 1.3. come forfettari ed enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore, rientrando tra i soggetti passivi obbligati alla fatturazione elettronica sono tenuti anche alla trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti esteri.

Dunque, l’obbligo di esterometro interessa anche i contribuenti in regime forfettario nonostante le specifiche regole di fatturazione che governano le operazioni estere, Ue ed extra Ue, dagli stessi poste in essere. La comunicazione dei dati con l’estero, attivi e passivi, guarda infatti ai profili soggettivi di chi è coinvolto, e non alle correlate regole di imposizione fiscale, interessandosi esclusivamente alle cessioni e alle prestazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Ad esempio, le cessioni di beni, realizzate dall’operatore forfettario verso altri operatori economici Ue con trasferimento dei beni in altro Stato membro in base all’articolo 41, comma 2-bis, del Dl 331 del 1993 non costituiscono, in senso tecnico, cessioni intra-Ue ma vengono assimilate alle operazioni interne, per le quali l’Iva non deve essere evidenziata in fattura. Per queste operazioni, mentre potrà continuare ad essere emessa fattura in formato cartaceo, ai fini dell’esterometro occorrerà procedere comunque alla trasmissione dei relativi dati verso il Sistema di interscambio, utilizzando il tipo documento TD01 e il codice natura N2.2 fuori campo ed inserendo il codice destinatario convenzionale a sette ics.

Gli acquisti di beni da fornitori Ue, con trasferimento dei beni da altro Stato membro, quando di importo inferiore ai diecimila euro annui, non costituiscono invece acquisti intra-Ue, in base all’articolo 38, comma 5, lettera c) del Dl 331/1993: l’Iva è assolta dal cedente nel paese di origine dei beni a meno che il forfettario non abbia optato per applicare l’imposta in Italia. Al contrario, al superamento della soglia nel corso d’anno o nell’anno precedente, l’acquisto assume rilevanza in Italia con indicazione dell’aliquota e della relativa imposta a cura del cessionario residente. In entrambi i casi, comunque, si dovranno comunicare i relativi dati:

in caso di acquisto oltre soglia (oltre 10mila euro), utilizzando il tipidocumento TD18;

in caso di acquisto sotto soglia (sotto 10mila euro) l’operazione non è soggetta a Iva in base agli articoli da 7 a 7-septies del Dpr 633 del 1972, la stessa dovrà essere comunicata all’esterometro solo nel caso in cui la singola transazione ha valore superiore a 5mila euro.

Fonte: Il Sole 24ORE

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