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Iva, dichiarazione nautica solo telematica

Dal 10 gennaio l’unica modalità di invio della dichiarazione nautica è telematica. Aaccesso al servizio sul sito dell’agenzia delle Entrate.

«Superata e non più percorribile» per i non residenti, privi di rappresentante fiscale o di identificazione diretta in Italia la modalità di trasmissione al Cop della «dichiarazione “nautica” per la non imponibilità Iva delle forniture del mare, alternativa al provvedimento 15 giugno 2021», che la risoluzione n. 54 del 2021 aveva ammesso, in via provvisoria. Quindi, dal 10 gennaio 2024 l’unica modalità di invio della dichiarazione nautica è telematica.

L’importante novità arriva dalla risoluzione n. 2/E/2024, con cui l’agenzia delle Entrate comunica di avere implementato, per chiare finalità di semplificazione e coerenza sistemica, una soluzione che consente di estendere la procedura telematica anche ai soggetti non residenti, privi di codice fiscale, di rappresentante fiscale e non identificati in Italia.

L’accesso al servizio, disponibile sul sito dell’Agenzia dal 10 gennaio 2024 (vale a dire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della risoluzione), permette di verificare:

1) l’effettivo contenuto della novità, circoscritto alla dichiarazione di alto mare ai fini della non imponibilità Iva ex articolo 8-bis del Dpr 633/1972;

2) la modalità di invio della dichiarazione telematica, non attraverso i canali telematici Entratel/Fisconline, ma, in quanto accessibile ai soggetti privi delle credenziali Entratel/Fisconline, diretta, dal sito dell’Agenzia.

È utile ricordare che la «dichiarazione nautica» introdotta dal provvedimento n. 151377 del 15 giugno 2021 è un adempimento a doppia funzione. Essa interessa, infatti:

1) al quadro A, l’esclusione dalla base imponibile Iva nei contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di unità da diporto non a breve termine di cui all’art. 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), (c.d. leasing nautico);

2) al quadro B, la non imponibilità Iva ex articolo 8-bis, per le operazioni relative alle navi adibite ad attività commerciale destinate alla navigazione in alto mare (Italian commercial exemption).

La nuova modalità di invio si riferisce così esclusivamente alla dichiarazione della sussistenza della condizione di navigazione in alto mare, per tale intendendosi l’effettuazione di oltre il 70% dei viaggi, in termini di numero, con navigazione almeno in parte fuori dalle acque italiane, nel precedente anno d’imposta, ovvero nel successivo nel caso di navi nuove o discontinuità nell’impiego.

L’invio della dichiarazione al Cop era resa necessaria dall’introduzione generalizzata dell’obbligo dichiarativo, a carico di clienti e committenti, a prescindere da residenza, possesso di codice fiscale o registrazione Iva in Italia, quando le procedure telematiche ancora non consentivano l’invio telematico da parte di tali soggetti.

La procedura resa accessibile nel percorso «dichiarazione nautica – servizi – dichiarazione nautica soggetti esteri» completa l’obbligo di invio telematico della dichiarazione di alto mare – tramite Entratel/Fisconline ovvero nella nuova modalità di invio diretto tramite il sito – con importanti ricadute in termini di efficienza, permettendo, in tutti i casi: controlli telematici, lo scarico del protocollo telematico sul cassetto fiscale del fornitore, il controllo del protocollo telematico tramite l’apposito servizio disponibile sul sito web dell’Agenzia.

Fonte: Il Sole 24ORE

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