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Art bonus, erogazioni da effettuare con strumenti tracciabili

Aggiornati i chiarimenti sull’Art-bonus: per soggetti titolari di reddito di impresa credito d’imposta utilizzabile tramite compensazione.

La circolare dell’agenzia delle Entrate 34/E del 28 dicembre 2023 ha aggiornato i propri chiarimenti sull’Art-bonus ovvero l’agevolazione, disciplinata dall’articolo 1 del Dl 83/2014, che favorisce le erogazioni liberali a sostegno della cultura.

Il beneficio consiste in un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

Per le persone fisiche e gli enti non commerciali, il credito d’imposta è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile mentre, per i soggetti titolari di reddito d’impresa, nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.

Tra i soggetti destinatari dell’Art-bonus sono inclusi anche i professionisti e gli imprenditori che applicano il regime forfettario nonché gli imprenditori e le imprese agricole.

Il credito d’imposta spetta per gli interventi di:

i) manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;

ii) sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti;

iii) realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Per i soggetti titolari di reddito di impresa il credito d’imposta è utilizzabile tramite compensazione mentre, per le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali, il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi a partire da quella riferita all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale.

Il credito di imposta non soggiace ai generali limiti di utilizzo, pertanto può essere fruito senza i limiti di cui alla legge 244/2007 (250.000 euro se riferito a crediti d’imposta agevolativi) alla legge 388/2000 (limite generale, dal 1° gennaio 2022, pari a 2 milioni di euro) e al Dl 78/2010 (divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro).

La circolare precisa che l’erogazione deve essere liberale, non può quindi ritenersi soddisfatto il requisito di “spontaneità” nel caso in cui il versamento di contributi sia espressamente previsto e imposto dallo Statuto dell’ente beneficiario. Tantomeno, non possono sussistere forme di controprestazione o riconoscimenti di natura economica, di fatto incompatibili con la natura di liberalità.

Il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate tramite sistemi di pagamento tracciabili. Conseguentemente, il beneficio non spetta per le erogazioni liberali effettuate in contanti.

Il sostenimento dell’onere deve essere documentato, in particolare, dalla ricevuta del versamento bancario “parlante” nonché, da parte del beneficiario, tramite il rilascio di una ricevuta da cui risulti il carattere di liberalità dell’erogazione, il nome/ragione sociale del mecenate, il riferimento all’articolo 1 del Dl 83/2014, il soggetto e l’oggetto destinatario, la modalità di versamento e l’eventuale titolo dell’intervento.

In caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi d’imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.

Risulta di particolare utilità il sito https://artbonus.gov.it/ in cui è presente l’elenco degli enti che possono beneficiare dell’agevolazione nonché esempi pratici e una sezione FAQ.

Fonte: Il Sole 24ORE

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