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Addio Cu per i compensi a minimi e forfettari

Abolito l’obbligo della Cu per i compensi erogati a minimi e forfettari. Esonero a partire dai compensi erogati nel periodo d’imposta 2024.

Abolito, dal 2024, l’obbligo di rilascio della certificazione unica per i compensi erogati a minimi e forfettari. A prevederlo è il decreto adempimenti (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), che recepisce l’articolo 16 della legge delega per la riforma fiscale (legge 111/2023).

L’articolo 3 del decreto modifica l’articolo 4 del Dpr 322/1998 il quale prevede l’obbligo, per i sostituti di imposta, di rilasciare la certificazione unica (Cu) per i compensi che corrispondono. A decorrere dal 2024, nel testo dell’articolo 4 viene aggiunto il comma 6-septies prevedendo l’esonero dal rilascio della Cu quando le somme sono erogate a contribuenti che applicano il regime forfettario di cui alla legge 190/2014 o il regime di vantaggio dell’imprenditoria giovanile di cui al Dl 98/2011 (definitivamente abrogato, ma anche applicato da chi già se ne avvaleva prima della abrogazione).

Come si legge nella relazione illustrativa al decreto, l’esonero trova ragione nella circostanza che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in ottemperanza all’articolo 18 del Dl 36/2022, tutti i contribuenti forfettari e minimi sono obbligati alla emissione della fattura in formato elettronico consentendo, così, all’amministrazione finanziaria di avere una informazione sui dati reddituali. La relazione illustrativa riporta anche alcuni dati: i contribuenti che beneficiano di uno di questi regimi fiscali agevolati sono circa 1,8 milioni; pertanto, sono numerosi i sostituti che beneficeranno di questa semplificazione.

L’esonero decorre dall’anno di imposta 2024 e non dall’anno solare 2024: ciò si desume anche dalla circostanza che l’obbligo di emissione delle fatture elettroniche (che permetterà di evitare l’emissione delle Cu) scatta proprio dal 2024. Ne consegue che, entro il prossimo 16 marzo (che può essere differito al 31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata) dovranno essere emesse le Cu relative ai compensi erogati nel 2023 (anno in cui l’obbligo di fatturazione elettronica riguardava solo alcuni forfettari); l’esonero troverà applicazione con riferimento alle certificazioni da inviare nel 2025 con riferimento ai compensi erogati nel 2024.

I contribuenti che applicano il regime forfettario e il regime dei minimi determinano il reddito imponibile e l’imposta dovuta sulla base dei ricavi/compensi percepiti, quindi in base a un criterio di cassa. Ciò significa che, non ricevendo più la certificazione unica dai propri clienti, questi contribuenti dovranno in ogni caso tenere sotto controllo i propri incassi, non essendo sufficiente, per determinare il reddito imponibile, verificare l’emissione della fattura.

In tema di regime forfettario, si ricorda che i criteri applicabili per la verifica della soglia di accesso/permanenza nel regime potrebbero a breve cambiare. L’attuale legge 190/2014 prevede il criterio di cassa per la verifica della soglia di permanenza nel regime mentre la direttiva Ue fa riferimento al volume d’affari. Per evitare sanzioni, è in cantiere un intervento normativo finalizzato ad ancorare il riferimento delle soglie di accesso/permanenza nel regime forfettario) al fatturato e non più agli incassi (si veda il Sole 24 Ore del 27 dicembre 2023).

Fonte: Il Sole 24ORE

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