Cerca
Close this search box.

Le sopravvenienze da stralcio di debiti sono fiscalmente rilevanti

Non imponibili solo se conseguite nell’ambito di procedure di concordato, accordi di ristrutturazione del debito o piani attestati.

La domanda

La sentenza data 2014 relativa ad un debito bancario di 42.000 euro lo stralciava a 20.000 euro ai fini civilistici e fiscali la sopravvenienza attiva per la parte stralciata di 22.000 euro è competenza 2014, il residuo debito di 20.000 euro non essendo stato ancora pagato né tantomeno sollecitato il pagamento con atti interruttivi, si dovrebbe prescrivere nel 2024, per cui la competenza è di tale anno. Ai fini fiscali nel caso in cui anche il pagamento di 20.000 euro si dovesse prescrivere, è corretto rilevare al conto economico le due sopravvenienze attive annullandole in dichiarazione dei redditi tramite variazione in diminuzione essendo decaduti anche i termini dell’accertamento fiscale? Il tutto per annullare il debito originariamente iscritto in bilancio di 42.000R. M. Bari

Dal punto di vista civilistico, lo stralcio di un debito costituisce un provento straordinario (documento OIC 6), che stante l’intervenuta soppressione della sezione di bilancio dedicata ad oneri e proventi straordinari va inserita nella voce C16 d) Proventi diversi dai precedenti (componenti positivo di reddito finanziario). Dal punto di vista fiscale tale voce rappresenta una sopravvenienza attiva in quanto risponde alla definizione di ricavo o provento conseguito a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi o per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e le sopravvenute insussistenze di spese, perdite ed oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi. Le sopravvenienze derivanti da stralcio di debiti sono non imponibili se conseguite nell’ambito di procedure di concordato, accordi di ristrutturazione del debito o piani attestati pubblicati presso il registro delle imprese (articolo 88, comma 4-ter, Tuir). Al di fuori di tali fattispecie quindi le sopravvenienze da stralcio di debiti sono fiscalmente rilevanti. Non sembra condivisibile il ragionamento del lettore che fa discendere la non imponibilità per intervenuta decadenza dei termini di accertamento, in quanto l’imponibilità o meno della sopravvenienza va considerata rispetto al periodo in cui la stessa è rilevata in bilancio.

Fonte: Il Sole 24ORE

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator