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Residenza, holding di partecipazioni senza il vincolo dell’oggetto principale

Entrano in gioco sede legale, direzione effettiva e gestione ordinaria in via principale. Fuori anche il requisito della sede amministrativa.

Le modifiche all’articolo 73 del Tuir introdotte dal Dlgs 209/2023 possono venire in aiuto nella determinazione della residenza fiscale delle holding estere che detengono partecipazioni in Italia. Secondo la nuova norma si devono considerare fiscalmente residenti in Italia le società e gli enti che hanno nel territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d’imposta (i) la sede legale, (ii) la sede di direzione effettiva o (iii) la gestione ordinaria in via principale. La norma precisa che per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società; per gestione ordinaria si deve intendere il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società. Pertanto, i requisiti della sede amministrativa e dell’oggetto principale, inclusi nel previgente articolo 73, sono stati espunti dalla lista dei requisiti necessari per verificare la residenza fiscale in Italia.

Con riferimento alle holding di partecipazioni, il requisito dell’oggetto principale ha da sempre rappresentato un elemento critico nella valutazione della residenza fiscale: si poneva il dubbio se dovesse coincidere con il Paese di costituzione o di residenza fiscale delle società partecipate ovvero, con quello dove venivano assunte le decisioni sulla gestione più ordinaria delle partecipazioni.

I dubbi sussistevano nonostante l’orientamento dottrinale più consolidato ritenesse che fosse importante distinguere l’oggetto principale dell’attività di impresa propria della holding da quello delle società partecipate, e che la localizzazione dell’oggetto principale non dovesse coincidere con la collocazione dei beni posseduti (partecipazioni) dalle holding stesse. Infatti, si è sempre valorizzato il fatto che la holding svolge un’attività economica autonoma e diversa da quella delle partecipate, che – nei casi di entità genuine – consiste in attività quali l’esercizio della direzione e coordinamento delle società partecipate, la gestione della liquidità ricevuta dalle stesse per l’effettuazione di nuovi investimenti e la correlata valutazione degli stessi, la valutazione dei business plans delle partecipate ecc. Secondo questa impostazione, pertanto, l’oggetto principale della holding si trova nel luogo in cui tali attività vengono poste in essere, a prescindere dalla localizzazione della sede delle partecipate.

L’introduzione delle nozioni di direzione effettiva, in cui rientrano le attività relative alle decisioni strategiche, e di gestione ordinaria, in cui si inseriscono le attività di gestione corrente, ai fini della determinazione della residenza delle società ed enti, dovrebbe dissipare i dubbi sulle holding di partecipazioni. Infatti, in tali società, le attività strategiche dovrebbero coincidere, per esempio, con la valutazione e il supporto nella redazione dei piani economici delle società controllate, piuttosto che nell’approvazione di nuovi investimenti con l’utilizzo della liquidità ricevuta dalle stesse, così come le attività di gestione ordinaria dovrebbero coincidere, ad esempio, con il monitoraggio degli investimenti effettuati. Tali attività sono infatti necessarie al perseguimento dello scopo economico per cui le holding sono costituite e se sono svolte effettivamente in un paese estero attraverso una idonea struttura organizzativa non dovrebbero più sussistere dubbi circa la residenza fiscale della società che le pone in essere. Naturalmente ciò può valere solamente per le holding dotate di effettiva sostanza e non nei casi di uso patologico di veicoli societari.

Fonte: Il Sole 24ORE

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