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Delega di firma, basta la qualifica, non occorrono nome e cognome

Nel mandato, per verificare il potere del soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto, è sufficiente indicare il ruolo del funzionario.

SINTESI: La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex art. 42, comma 1, del DPR n. 600 del 1973,  è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto.

Ordinanza n. 36037 del 27 dicembre 2023 (udienza 13 dicembre 2023)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Napolitano Lucio
Delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente – È una delega di firma, non di funzioni – Il relativo provvedimento non richiede l’indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega

Fonte: Agenzia delle Entrate

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