Cerca
Close this search box.

Forfettari, e-fattura in quattro mosse e verifica sui volumi di fine anno

Il test sul superamento dei limiti si abbina all’addio al documento cartaceo. Esclusione da ritenuta, imposta e bollo vanno indicati nel file.

Per i contribuenti l’inizio di un nuovo anno è sempre un momento importante per verificare – alla luce dei compensi e dei ricavi percepiti nell’anno precedente – se si modificano i propri adempimenti fiscali e se si possa o meno fruire di specifiche agevolazioni.

Flat tax con fattura elettronica

Quest’anno per i contribuenti in regime forfettario l’appuntamento è particolarmente importante, in quanto agli effetti delle modifiche sostanziali di regime previste dalla legge di Bilancio del 2023 si somma l’estensione a decorrere proprio dal 2024 dell’obbligo della fattura elettronica.

Dal 1° gennaio 2024 entra infatti in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi di imposta, a prescindere dal regime fiscale applicato e dal valore di ricavi o compensi dichiarati: viene meno anche l’esclusione, prevista per tutto il 2023, per coloro che nel corso del 2021 avevano conseguito ricavi o compensi non superiori a 25mila euro.

Quindi, per i forfettari tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, oltre alle relative variazioni, dovranno essere documentate con fattura elettronica da veicolarsi in formato Xml attraverso il Sistema di interscambio (Sdi). Più in dettaglio a partire dalle operazioni realizzate dal 1° gennaio 2024, l’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 127/2015 non conterrà più alcuna esclusione soggettiva.

La predisposizione e la trasmissione della fattura elettronica in formato Xml presenta rispetto ai contribuenti ordinari alcune sostanziali differenze:

1 il soggetto forfettario deve indicare nel campo 1.2.1.8 del regime fiscale applicato, il codice RF19;

2 poiché effettua operazioni senza applicazione dell’Iva, il contribuente dovrà utilizzare il codice natura N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi;

3 considerando inoltre che i ricavi conseguiti e i compensi percepiti nell’ambito del regime forfettario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta, si potrà indicare, nel campo 2.1.1.11 – Causale o in alternativa nel blocco 2.1.16 – Altri dati gestionali, la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto;

4 quando l’importo della fattura è superiore a 77,47 euro, i soggetti in regime forfettario sono tenuti ad applicare l’imposta di bollo indicando nel campo 2.1.1.6 – DatiBollo il suo assolvimento in maniera virtuale in base al Dm 17 giugno 2014.

Le variazioni di regime

Sul piano sostanziale, poi, è bene ricordare che la legge di Bilancio del 2023 aveva introdotto delle modifiche che potrebbero comportare proprio per il 2024 o già a partire dal 2023 il venir meno del regime ovvero la possibilità di entrare per la prima volta nel regime. Sul tema è intervenuta di recente l’Agenzia che, con la circolare 32/E del 5 dicembre 2023, ha fatto il punto su tutte le novità introdotte a decorrere dal 2023 e ha affrontatogli effetti Iva che si determinano nella fase del passaggio dal regime forfettario al regime ordinario e viceversa.

Il regime forfettario costituisce il regime naturale dei contribuenti che esercitano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in forma individuale. Sono inclusi nel regime coloro che nel periodo d’imposta non abbiano conseguito ricavi o percepito compensi per un ammontare non superiore a 85mila euro (si ricorda che fino al 2022 la soglia era di 65mila euro) e non abbiano sostenuto spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi per collaboratori anche a progetto per un importo complessivo non superiore a 20mila euro lordi.

Attenzione, però che, mentre se nel corso del periodo d’imposta si supera la soglia degli 85mila, ma non dei 100mila euro il contribuente esce dal regime solo dall’anno successivo; se si va, oltre la soglia di 100mila euro, il contribuente esce dal regime nello stesso periodo d’imposta in cui si verifica lo splafonamento. Questo meccanismo ha dato luogo a una serie di dubbi applicativi per determinare le modalità di certificazione dei corrispettivi (si veda l’articolo a fianco).

Per il passaggio dal regime forfettario al regime ordinario si segue il principio di cassa, andando ad individuare i ricavi e i compensi effettivamente percepiti (nei giorni scorsi è stato studiato un intervento normativo – non ancora tradotto in legge – per ancorare il riferimento al fatturato, si veda Il Sole 24 Ore del 27 dicembre).

Per il passaggio inverso dal regime ordinario a quello forfettario bisognerà vedere il regime contabile adottato nei periodi d’imposta precedenti:

per chi adottava la contabilità ordinaria l’ingresso nel regime forfettario terrà conto dell’ammontare – al netto dell’Iva addebitata in rivalsa – dei ricavi conseguiti per competenza in base all’articolo 109 del Tuir;

per chi adottava la contabilità semplificata terrà conto dei ricavi o compensi incassati.

Fonte: Il Sole 24ORE

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator