L’attuazione della delega fiscale modificherà il trattamento fiscale del concordato (liquidatorio e di continuità) e della composizione negoziata.
Nel concordato liquidatorio, il reddito tassabile sarà, probabilmente, costituito solo dal residuo attivo (generato anche dalle plusvalenze) che eccede il patrimonio netto iniziale, mentre le plusvalenze realizzate nelle procedure in continuità e nella composizione negoziata saranno tassabili in dieci anni.
Le nuove norme
L’attuazione del principio direttivo stabilito dall’articolo 9, comma 1, lettera a), n. 1, della legge delega dovrebbe infatti prevedere l’abrogazione del comma 5 dell’articolo 86 del Tuir, che stabilisce l’esclusione dalla tassazione delle plusvalenze realizzate nell’ambito del concordato preventivo con cessione dei beni.
Con la riforma, il trattamento di tali componenti reddituali verrà infatti assorbito dalle nuove disposizioni secondo cui il reddito imponibile sarà costituito, in tutte le procedure liquidatorie, solo dall’eccedenza dell’eventuale residuo attivo rispetto al valore fiscale del patrimonio netto esistente all’inizio della procedura.
Inoltre, al fine di non ostacolare il risanamento delle imprese in crisi, è prevista l’introduzione di una disposizione in base alla quale le plusvalenze conseguite dalle imprese assoggettate a procedure concorsuali non liquidatorie, incluso l’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato dal tribunale, o alla composizione negoziata della crisi conclusasi con una delle soluzioni previste dal comma 1 dell’articolo 23 del Codice della crisi, potranno concorrere a formare il reddito, oltre che per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate, in quote costanti in tale esercizio e in quelli successivi, ma non oltre il nono; ciò, peraltro, a condizione che siano previste dal piano di risanamento depositato nell’ambito delle suddette procedure e dei suddetti istituti e siano strumentali rispetto al risanamento patrimoniale o finanziario dell’impresa che le realizza.
Disciplina ad hoc per l’assuntore
È inoltre prevista l’introduzione di una specifica disciplina degli effetti del concordato con assuntore, nell’ambito del quale un soggetto assume l’obbligo di soddisfare i creditori dell’impresa debitrice a fronte dell’acquisizione dell’intera azienda o di uno dei rami aziendali di detta impresa, comprensivi di elementi attivi e passivi.
Considerato che in tal caso viene attuato un sostanziale subentro dell’assuntore nella posizione del debitore relativamente all’azienda che costituisce oggetto dell’assunzione, nelle ipotesi di concordato preventivo, di concordato proposto nell’ambito della liquidazione giudiziale e della liquidazione coatta amministrativa, di concordato minore di cui agli articoli 78 e seguenti del Codice della crisi e di concordato proposto nella procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, è destinato a trovare applicazione il seguente regime:
ove sia prevista l’attribuzione a uno o più assuntori di beni, diritti, aziende o rami aziendali e debiti dell’impresa debitrice, il valore di tali beni, diritti, aziende o rami aziendali e debiti sarà attribuito all’assuntore in base ai relativi valori riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi in capo all’impresa debitrice, aumentato dell’eventuale ulteriore onere sostenuto dall’assuntore;
nel caso in cui sia prevista l’attribuzione a uno o più assuntori di tutte le attività dell’impresa debitrice e queste costituiscano un’azienda o un ramo aziendale, le posizioni soggettive di tale impresa, incluse quelle relative alle perdite dei periodi d’imposta precedenti saranno attribuite all’assuntore, o agli assuntori, nel limite dell’importo dei redditi futuri risultanti dal piano economico che l’assuntore dovrà a tal fine predisporre, attestato da un professionista indipendente. Qualora vi sia più di un assuntore, dette posizioni soggettive saranno attribuite in proporzione al valore contabile dell’azienda o dei rami aziendali traferiti a ognuno degli assuntori, determinando tale valore come differenza fra il valore contabile dell’attivo e il valore contabile del passivo dell’azienda o dei rami aziendali trasferiti.
In virtù di tale disposizione l’assunzione del concordato, sempreché abbia a oggetto l’intera azienda dell’impresa debitrice, verrà quindi informata al principio della neutralità fiscale, evitando salti d’imposta e doppie imposizioni. Tuttavia, al fine di escludere il rischio che da tale disciplina possano discendere effetti abusivi, resterà ferma la facoltà dell’amministrazione finanziaria di invocare, ove ne ricorrano i presupposti, l’applicazione dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, recante la disciplina dell’abuso del diritto.
IL CONFRONTO
Le regole attuali
Attualmente le plusvalenze realizzate nell’ambito di un concordato preventivo con cessione dei beni non concorrono alla formazione del reddito d’impresa imponibile, mentre quelle realizzate nel concordato in continuità e nell’accordo di ristrutturazione sono tassabili in base alle norme ordinarie.
Le modifiche
Con la riforma il reddito tassabile sarà costituito nel concordato liquidatorio solo dal residuo attivo, generato anche dalle plusvalenze, eccedente il patrimonio netto iniziale e le plusvalenze realizzate nelle procedure in continuità e nella composizione negoziata saranno tassabili in dieci anni.
Fonte: Il Sole 24ORE