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Autoveicoli per trasporti specifici e uso speciale, l’identikit per l’agevolazione

Le risposte a interpello delle Entrate consentono di delineare i requisiti necessari per l’accesso ai benefici fiscali.

La legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021) ha ridisegnato gli incentivi sugli investimenti in beni strumentali nuovi specificatamente beni «Industria 4.0» e beni «ordinari» sia materiali che immateriali effettuati fino al 31 dicembre 2025 (articolo 1 commi 1051 e seguenti legge 178/2020 come modificato dall’articolo i comma 44 della legge 234/2021). Tuttavia per gli anni 2023, 2024 e 2025 sono agevolabili esclusivamente i beni materiali e immateriali 4.0 e quindi ai nostri fini i veicoli per uso speciale che ne abbiano le caratteristiche. Infatti il termine per effettuare investimenti in beni strumentali «ordinari» quali gli autocarri o altri veicoli strumentali nuovi era il 31 dicembre 2022 (o entro il termine “lungo” del 30 giugno 2023).

Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale

Autobetoniere o autobetoniere con pompa

Nella risposta a interpello 544/2020 l’agenzia delle Entrate ha chiarito che all’acquisto di un’autobetoniera spetta il credito d’imposta nella misura del 40% (di cui all’articolo 1, comma 189, legge 160/2019) con riguardo al solo costo riferibile alla componente «betoniera». Con risposta a interpello 189 del 17 marzo 2021, l’agenzia delle Entrate torna sul tema e conferma il precedente orientamento, aggiungendo ulteriori elementi. In particolare, gli investimenti hanno a oggetto «autobetoniere o autobetoniere con pompa», composte di due parti:

• autotelaio targato;

• attrezzatura specifica montata su autotelaio (betoniera o betoniera con pompa).

Il quesito posto dall’istante riguarda l’ambito oggettivo dell’incentivo e, in particolare, la riconducibilità dell’investimento tra i beni indicati nell’allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e conseguente applicabilità del credito d’imposta nella misura del 40%, previsto dal comma 189 dell’articolo 1 della legge 160/2019. Secondo la società istante, i beni in questione risultano classificabili nell’allegato A e sono riconducibili alla voce punto elenco n, concernente «macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e Io scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, Agv e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio Rfid, visori e sistemi di visione e meccatronici)», oppure, considerando che durante il trasporto del calcestruzzo avviene il mescolamento e la miscelazione con acqua al fine di garantire la qualità del prodotto (calcestruzzo) ed evitarne la solidificazione, nella voce punto elenco 3 concernente «macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime».

Inoltre, a parere dell’istante, pur prescindendo dalla voce di classificazione nell’ambito del citato allegato A, l’applicazione del credito d’imposta nella misura del 40% (di cui alla legge 160 del 2019) dovrebbe riguardare l’intero costo dei beni e, quindi, non solo la componente «macchina» o «attrezzatura», ma anche la componente «veicolo», dato che, senza di essa, la componente macchina o attrezzatura non sarebbe in grado di funzionare, né tantomeno potrebbe raggiungere il cantiere in cui operare. Il ministero dello Sviluppo economico (ora ministero delle Imprese e del made in Italy), cui l’agenzia delle Entrate aveva chiesto un parere, ha evidenziato che le autobetoniere o autobetoniere con pompa sono mezzi utilizzati nel settore delle costruzioni per la miscelazione e il trasporto del calcestruzzo e che risultano costituiti da una componente prettamente veicolare (cosiddetto «autotelaio») e da una componente «macchina» (attrezzatura) installata su di essa, rappresentata principalmente da un tamburo rotante (cosiddetta «betoniera») o dall’insieme di tamburo rotante e gruppo di pompaggio (cosiddetta «betoniera con pompa» o «betonpompa»). Sulla base di queste informazioni, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell’ambito del primo gruppo di beni di cui al citato allegato A, devono intendersi riconducibili, in linea generale, solamente le macchine intese ai sensi delle definizioni di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2006/42/Ce e, come già specificato nella circolare dell’agenzia delle Entrate – Mise 4/E/2017, devono considerarsi esclusi, in linea di principio, i beni qualificabili come veicoli, ai sensi della direttiva stessa.

Pertanto, l’applicazione del credito d’imposta al comma 189 dell’articolo 1 alla legge 160/2019 deve intendersi applicabile, nel caso di specie, al costo riferibile alla sola componente «betoniera» (o «betoniera con pompa») e non anche alla componente «autoveicolo»; ferma restando, con riferimento a quest’ultima componente, l’applicazione del credito d’imposta di cui al comma 188 dell’articolo i alla medesima legge 160/2019. Sotto il profilo degli adempimenti, l’impresa è tenuta a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono i requisiti e sono interconnessi: per i beni di costo unitario di acquisizione inferiore a 300 mila euro è sufficiente una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante.

Autospazzatrici e mezzi dl autocompattatori con appositi dispositivi dl carico automatizzato del rifiuti

Mediante istanza di interpello (agenzia delle Entrate 12 novembre 2020, n. 542), è stato chiesto se l’acquisto di:

• un parco mezzi di autocompattatori quali autocarri e/o semirimorchi (con motore ausiliario) targati con appositi dispositivi di carico automatizzato dei rifiuti, oltre a dispositivi per la loro compattazione, scarico e il trasporto presso i centri di raccolta e/o conferimento;

• un parco mezzi autospazzatrici classificati sia come autocarri, che come mezzi d’opera per lavaggio, aspirazione e spazzatura delle strade urbane, possa rientrare tra i beni strumentali indicati nell’Allegato A alla legge 232/2016, ai tini della fruizione dei benefici del credito d’imposta secondo il modello «Industria 4.0».

L’agenzia delle Entrate ribadisce quanto già chiarito in passato a proposito della disciplina dell’iperammortamento, ossia che il comma 189 dell’articolo 1 della legge 160/2019 può applicarsi agli investimenti descritti dalla società istante limitatamente alla parte qualificabile alla stregua di «macchina» ai sensi della cosiddetta «direttiva Macchine».

Pertanto si può applicare alle componenti e attrezzature idonee a realizzare lo specifico “lavoro” di raccolta e compattazione dei rifiuti, nel caso degli autocompattatori, o di lavaggio/ spazzatura delle strade, nel caso delle autospazzatrici (si veda la citata circolare agenzia delle Entrate – Mise 4/E del 3o marzo 2017). La circostanza che tali componenti e attrezzature siano installate su un bene che si qualifica come “veicolo” secondo la definizione di cui all’articolo della direttiva 46/2007/Ce non è di per sé ostativa all’applicazione dell’agevolazione.

Fonte: Il Sole 24ORE

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