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Ritenuta “ridotta” per gli agenti assicurativi, da chiarire i termini per l’invio della dichiarazione

Estesa agli agenti assicurativi l’obbligo dell’invio della dichiarazione per applicare la ritenuta ridotta del 20% invece di quella del 50%.

Termine per l’invio della dichiarazione per applicazione della ritenuta in misura ridotta da definire nei rapporti fra l’agente assicurativo e il mediatore assicurativo verso la compagnia. La reintroduzione da parte della legge di Bilancio 2024 dell’obbligo di operare la ritenuta ai citati soggetti non definisce, al momento, in modo chiaro quale sia il termine entro il quale gli stessi dovranno inviare al committente la dichiarazione, cui è subordinata l’applicazione della ritenuta sul 20% della provvigione anziché sul 50% (Dm 16 aprile 1983, previsto dal comma 7 dell’articolo 25-bis).

Le novità della legge di Manovra

Il comma 89 della legge di Bilancio 2024 estende l’applicazione delle disposizioni sulle ritenute a carico dei soggetti che corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, e ai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva. A tal fine è stato abrogato il riferimento ai sopra indicati soggetti contenuto nel comma 5 dell’articolo 25-bis, che individuava i soggetti cui non si applicano le disposizioni relative alla ritenuta medesima. La disposizione troverà applicazione dal 1° aprile 2024.

Riduzione delle ritenuta

Per espressa previsione normativa (articolo 25 bis, Dpr 600/73, comma 2), la base imponibile della ritenuta d’acconto è pari al 50% dell’ammontare delle provvigioni. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che, nell’esercizio della loro attività, si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è pari al 20% dell’ammontare delle provvigioni stesse. L’attuale disciplina della dichiarazione, cui è subordinata l’applicazione della ritenuta sul 20% della provvigione, è dettata dal Dm 16 aprile 1983. In particolare l’articolo 3 del citato Dm prevede, tra le altre cose, quale regola generale che la dichiarazione debba essere spedita al committente, preponente o mandante, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell’anno precedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (quest’anno scade il 2 gennaio 2024 essendo il 31 domenica). Il decreto prevede inoltre due situazioni particolari che hanno ad oggetto le seguenti fattispecie:

a) se le condizioni previste per la riduzione al 20% della base imponibile della ritenuta si verificano in corso d’anno, la relativa dichiarazione deve essere presentata non oltre 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate;

b) se per l’anno o frazione di anno in cui ha inizio l’attività il percipiente, presumendo il verificarsi delle relative condizioni, deve inviare la dichiarazione non oltre i 15 giorni successivi alla stipula dei contratti, o accordi, di commissione, di agenzia, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari o alla eseguita mediazione.

Entro lo stesso termine (15 giorni) devono essere dichiarate le variazioni in corso d’anno che fanno venire meno le predette condizioni. Ci sarà quindi da capire se, per avere diritto alla riduzione dell’imponibile della ritenuta, gli agenti assicurativi dovranno per il prossimo anno effettuare la richiesta ai committenti già entro il prossimo 2 gennaio 2024 ovvero possano ragionevolmente farlo entro un maggior termine. In tale ipotesi potrebbe essere applicato, in maniera analogica, il termine di cui alle lettere a) con conseguente possibilità di invio della richiesta entro il 15 aprile 2024. Sul punto è opportuno tuttavia attendere chiarimenti ufficiali.

Fonte: Il Sole 24ORE

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