Per le Fondazioni di origine bancaria (Fob), il presupposto indispensabile per poter beneficiare della riduzione Ires al 50% è comprovare lo svolgimento in modo diretto ed esclusivo di attività di promozione sociale e culturale. In sintesi l’ente deve dimostrare di effettuare in prima persona le attività meritorie, dovendosi escludere qualunque esercizio indiretto dell’attività no profit. Il carattere della gratuità, requisito essenziale per fruire dell’agevolazione impositiva, inoltre, non è pregiudicato per i contributi ricevuti nello svolgimento dell’attività istituzionale. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dalla circolare n. 35 del 28 dicembre delle Entrate in considerazione anche dei quesiti formulati sul tema.
L’Agenzia torna sulla portata e sull’ambito applicativo della misura che ha introdotto un’Ires più leggera per alcune tipologie di soggetti, in sintesi gli enti non commerciali (articolo 6, Dpr n. 601/1973), completando il quadro delineato da un precedente documento di prassi che aveva fornito i primi chiarimenti interpretativi sulle disposizioni di favore (circolare n. 15/2022).
Fob, benefici solo per attività svolte direttamente
Il primo punto affrontato dalla circolare odierna riguarda l’attività non-profit svolta indirettamente dalle Fondazioni di origine bancaria, o tramite erogazione in beneficenza delle somme costituite dall’Ires risparmiata, essendo sorti dubbi interpretativi. Ebbene viene ribadito quanto già chiarito con la circolare n. 15/2022 e cioè che tali attività, per recepire la misura di favore, debbano essere le uniche espletate dall’ente in modo diretto ed esclusivo.
I contributi degli istituti di culto che non pregiudicano la “gratuità”
Per quanto riguarda gli enti religiosi civilmente riconosciuti la richiamata circolare n. 15/2022 aveva chiarito che la riduzione Ires può applicarsi ai redditi derivanti dal godimento statico-conservativo del patrimonio immobiliare, purché siano effettivamente impiegati nelle attività di religione o di culto.
Considerato che il presupposto fondamentale per il beneficio era l’elemento della “gratuità” la circolare di oggi ritorna su tale requisito.
I chiarimenti sulla gratuità si sono resi necessari in considerazione del fatto che ci sono delle attività per cui l’ente ecclesiastico potrebbe ricevere dei contributi o rimborsi spese (ad esempio quote per la formazione dei religiosi o quote per l’iscrizione al catechismo). L’Agenzia al riguardo chiarisce che tali contributi, ricevuti nello svolgimento dell’attività istituzionale, non pregiudicano il carattere della gratuità.
Altre precisazioni sintetizzate di seguito, riguardano invece la gestione statico conservativa del patrimonio immobiliare e l’impiego parziale nell’attività istituzionale dell’ente dei proventi relativi alla locazione o alla vendita, che hanno beneficiato della riduzione impositiva.
Gestione del patrimonio immobiliare
La riduzione Ires può applicarsi ai proventi derivanti dalla locazione del patrimonio immobiliare a patto che siano destinati all’attività istituzionale e, non sia configurabile, un’attività d’impresa.
Al riguardo l’Agenzia chiarisce che la sussistenza o meno di un’organizzazione in forma di impresa va riscontrata in base a circostanze di fatto, valutando il complesso degli elementi.
Una gestione commerciale potrebbe realizzarsi, per esempio, quando l’ente abbia una pluralità di immobili che concede in locazione per brevi periodi di tempo, pubblicizzando gli annunci anche attraverso portali telematici, fornendo inoltre una serie di servizi che evidenzino quindi un sistema complesso.
Diversamente la semplice riscossione di canoni anche se riferita a un numero consistente di unità non implica di per sé lo svolgimento di un’attività commerciale.
In sostanza è necessario valutare l’eventuale gestione imprenditoriale in base a una serie di elementi e non considerando un singolo fattore.
Parte della locazione nell’attività istituzionale
I proventi per beneficiare della riduzione Ires, come ribadito anche dalla circolare n. 15/2022, devono essere effettivamente impiegati nell’attività istituzionale dell’ente.
Tale impiego, chiarisce l’Agenzia, non deve necessariamente avvenire integralmente e nel medesimo periodo d’imposta. Quindi l’eventuale uso parziale dei proventi conseguiti non comporta per l’ente religioso la decadenza dall’agevolazione fruita, se viene provato l’utilizzo di tali risorse per fini istituzionali, anche se ripartito in più annualità.
Attività commerciali marginali
Come chiarito ancora dalla circolare n. 15/2022, la riduzione Ires vale anche per i redditi derivanti da attività diverse da quelle di religione o di culto, come quelle commerciali, a patto che siano esercitate in via marginale e si pongano in rapporto di strumentalità con i fini religiosi istituzionali.
Tale nesso, chiarisce la circolare, sussiste quando l’attività diversa sia strettamente legata all’attività istituzionale. A titolo di esempio, possono fruire dell’agevolazione Ires i proventi derivanti dalla gestione di bar parrocchiali o dell’oratorio, ubicati in locali interni alla struttura dell’ente religioso privi di accesso diretto da strada, aventi finalità di aggregazione sociale in continuità con l’azione di educazione e formazione cristiana.
Agevolati anche gli Istituti per il sostentamento del clero
Un’altra importante precisazione riguarda gli Istituti per il sostentamento del clero (Isc) per i quali erano attese delle pronunce della Corte di cassazione, emesse nel 2023. Si tratta di enti che istituzionalmente gestiscono il patrimonio immobiliare per reperire le risorse destinate al mantenimento del clero, rivestendo quindi una posizione particolare rispetto alla generalità degli enti ecclesiastici in considerazione della loro specifica finalità istituzionale.
In estrema sintesi l’Agenzia chiarisce che l’agevolazione Ires sui proventi derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare vale anche per tali istituti, a patto che sia assente il carattere imprenditoriale e le risorse siano impiegate nell’attività istituzionale. In tal senso le numerose e recenti pronunce dei giudici di legittimità (Cassazione, sentenza n. 1164/2023, ordinanza n. 9409/2023, n. 9394/2023 e n. 10400/2023).
Altri argomenti trattati nella circolare la detassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali (articolo 1, commi da 44 a 47, legge n. 178/2020) e la consentita cumulabilità della riduzione Ires e con la detassazione degli utili.
Fonte: Il Sole 24ORE