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Il commercialista socio di una Stp in liquidazione non può partecipare ad un’altra Stp

Il Consiglio nazionale commercialisti esamina Stp in liquidazione giudiziale e responsabilità soci in assenza requisiti costitutivi.

È preclusa da parte del commercialista la partecipazione a più Stp, a prescindere dalla circostanza che la Stp partecipata si trovi in liquidazione; la partecipazione ad altra Stp è preclusa fino a che la medesima non venga cancellata dalla sezione speciale dell’albo in cui risulta iscritta. È il chiarimento fornito dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con il Pronto ordini 29/2023.

Nel caso in esame un Ordine territoriale ha chiesto se la partecipazione ad una Stp sia incompatibile con la partecipazione ad altre società tra professionisti nel caso in cui la società sia in liquidazione giudiziale e i soci in lite.

Più precisamente, lo stesso Ordine chiede «se l’iscritto socio della società tra professionisti, dati i tempi piuttosto lunghi della sequenza procedimentale che terminerà con la cancellazione dal Registro delle Imprese e la conseguente cancellazione dall’albo, possa ricoprire nel mentre la carica di socio in una nuova costituenda società».

Il Consiglio dei commercialisti evidenzia che è opportuno, con riferimento al caso in esame, richiamare l’articolo 6, ultimo comma, Dm 34/2013, secondo cui il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell’iscrizione all’albo tenuto presso l’Ordine, integrano illecito disciplinare tanto per la Stp, quanto per il singolo professionista.

Ne consegue che, mentre sembrerebbe consentito al socio professionista svolgere contemporaneamente attività professionale anche in forma individuale o associata, allo stesso è preclusa la partecipazione a più Stp, a prescindere dalla circostanza che la Stp partecipata si trovi, secondo quanto indicato nel quesito posto, in liquidazione. Pertanto, la partecipazione ad altra Stp è preclusa fino a che la medesima non venga cancellata dalla sezione speciale dell’albo in cui risulta iscritta , ai sensi dell’articolo 8 , Dm 34/2013.

A seguito della chiusura della liquidazione e dell’avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, il Consiglio dell’Ordine che cura la tenuta dell’albo in cui la Stp è iscritta, provvederà alla cancellazione di quest’ultima dalla sezione speciale.

Solo a partire da tale data, come è indicato nell’articolo 6, Dm 34 dell’8 febbraio 2013, verrà meno l’incompatibilità di partecipare ad altra Stp, incompatibilità prevista dalla normativa primaria a carico di tutti i soci.

Cancellazione dall’albo del socio di maggioranza della Stp

Con il pronto ordini 126/2023 un Ordine territoriale ha chiesto quali siano gli adempimenti che devono compiere i soci di una Stp, a seguito della cancellazione dall’albo del socio di maggioranza per sopravvenuti eventi afferenti la sua salute e conseguente cancellazione della Stp, per il venir meno dei requisiti.

In base a quanto previsto dalla normativa regolamentare in materia in relazione al simmetrico procedimento di iscrizione della Stp, la cancellazione dalla sezione speciale dell’albo in cui la Stp risulta iscritta ai sensi dell’articolo 8 , del Dm 34/2013, è condizionata alla cancellazione della stessa Stp dal registro imprese a cui la stessa è stata iscritta; per il Consiglio dei commercialisti occorrerà, pertanto, coordinare le regole del diritto societario in ordine allo scioglimento e alla liquidazione della società, con quelle relative alla cancellazione della Stp. A seguito dell’avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, il Consiglio dell’Ordine che cura la tenuta dell’albo in cui la Stp è iscritta provvederà alla cancellazione di quest’ultima dalla sezione speciale. Il Consiglio nazionale, ricorda, però che la società potrà comunque revocare lo stato di liquidazione, nel rispetto della disciplina del modello societario adottato, ripristinando la prevalenza dei soci professionisti in ossequio a quanto previsto dall’art. 10, comma 4, lettera b) della legge 183/2011 e, successivamente, ottenere una nuova iscrizione nell’Albo professionale competente.

Il Consiglio nazionale ricorda di essersi già espresso con una nota sull’argomento richiamando l’informativa 60/2019 nella quale pur ammettendo che sia consentita la costituzione di una Stp in cui le maggioranze dei 2/3 in termini di numero di soci professionisti e di partecipazione al capitale possano non necessariamente ricorrere cumulativamente, sarà comunque indispensabile, tramite patti parasociali e/o clausole statutarie in base agli strumenti offerti dal Codice civile, limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, in modo tale da evitare che questi ultimi possano influire sulle scelte strategiche della Stp e sullo svolgimento delle prestazioni professionali. Tali ultime prerogative, infatti, devono sempre essere mantenute in capo ai soci professionisti ai quali va comunque garantita la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni e/o decisioni societarie, in modo tale da riservare a costoro il controllo della società. La disposizione in esame prevede, altresì, che qualora non sia rispettato il parametro indicato, si realizza una causa di scioglimento della società ed il Consiglio dell’Ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo in cui è iscritta, salvo che la società non abbia provveduto a ripristinare le condizioni individuate nell’articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 183/2011.

Fonte: Il Sole 24ORE

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