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Fiscalità internazionale, incentivi alle imprese che scelgono l’Italia

Il Dlgs 209/2023, pubblicato in Gazzetta il 28/12 modifica il concetto di residenza fiscale per le persone fisiche e per quelle giuridiche.

In vigore dal 30 dicembre le nuove norme sulla fiscalità internazionale. Si tratta del Dlgs 209 del 27 dicembre 2023, di recepimento della delega fiscale in materia di fiscalità internazionale, approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia e Finanze, Giancarlo Giorgetti, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 301 del 28 dicembre 2023. Tra le novità le modifiche al concetto di residenza fiscale e incentivi per le imprese che si trasferiscono in Italia.

La residenza fiscale delle persone fisiche

L’articolo 1 del decreto di recepimento, in vigore dal 1° gennaio 2024, prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato, ovvero che vi sono presenti. La nozione di domicilio, di natura civilistica, viene sostituita con un criterio di natura sostanziale del domicilio, inteso come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Rimane, invece, invariato il criterio di natura formale, in base al quale si presumono residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta – 183 giorni – nelle anagrafi della popolazione residente; si tratta, però, di una presunzione relativa è quindi ammessa la prova contraria di residenza all’estero.

La residenza fiscale delle persone giuridiche

La disciplina della residenza delle persone giuridiche viene riformata intervenendo sui criteri di collegamento (ex articolo 73 del Tuir).

Viene eliminato il criterio dell’oggetto principale, estraneo alla prassi internazionale, resta, invece, invariato il criterio di collegamento fondato sulla presenza della sede legale nel territorio dello Stato. Riformulato il criterio della sede dell’amministrazione, specificando i criteri di collegamento di natura sostanziale: la direzione effettiva e la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva, si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso, mentre, per gestione ordinaria, si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso.

Nella nuova formulazione i tre criteri di collegamento, tra loro alternativi, in grado di radicare in Italia la residenza delle persone giuridiche, sono: la sede legale nel territorio dello Stato, la direzione effettiva e la gestione ordinaria in via principale.

Trasferimento delle aziende in Italia

La riforma introduce un incentivo fiscale, volto a promuovere lo svolgimento nel territorio dello Stato italiano di attività economiche.

Potranno beneficiare dell’agevolazione, per il periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento e nei cinque successivi, le imprese che, prima di trasferire l’attività in Italia, operavano in un Paese estero non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo.

In particolare, viene prevista la non concorrenza alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap, del 50% del reddito imponibile derivante dalle attività d’impresa e dall’esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata oggetto di trasferimento.

Il beneficio fiscale si perde – e sarà recuperato – se l’attività viene trasferita all’estero prima che siano trascorsi cinque anni dal termine del periodo agevolato; per le imprese di grandi dimensioni (ex raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione) il periodo di permanenza sale a 10 anni.

L’efficacia di queste disposizioni è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

Sono escluse dal beneficio le attività esercitate nel territorio dello Stato nei 24 mesi antecedenti il loro trasferimento.

Fonte: Il Sole 24ORE

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