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Bonus beni strumentali nuovi, ulteriori chiarimenti per la nautica

La disciplina richiede di coordinare le previsioni dei contratti di locazione delle unità da diporto con le responsabilità dell’armatore.

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 33 del 21 dicembre 2023, fornisce alcune precisazioni sul credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive del Sud, rivolte in particolare alle imprese del settore della nautica da diporto che si occupano della concessione delle barche tramite contratti di noleggio e di locazione.

Si tratta del bonus a favore delle imprese che fino al 31 dicembre 2023, termine aggiornato con la legge di Bilancio 2023 “effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027». – che presentano delle peculiarità in relazione sia alla funzione e regole del contratto di locazione e di quello di noleggio, sia con riferimento all’assunzione della veste di “armatore” (articoli 265 e seguenti del Codice della navigazione e dell’articolo 24-bis del Codice della nautica da diporto).

I chiarimenti fanno seguito a una precedente circolare (n. 32/2022) e si sono resi necessari in quanto le attività svolte dalle imprese devono essere in linea con le previsioni contenute nel Codice della nautica da diporto (Dlgs n. 171/2005). In pratica, occorre verificare la corretta qualificazione del rapporto fra l’impresa proprietaria del bene e il suo utilizzatore, in modo da escludere dal perimetro dell’agevolazione gli investimenti relativi ad attività nell’ambito delle quali sia ceduto il godimento del bene oggetto dell’investimento e, quindi, non sia soddisfatto il necessario vincolo di destinazione (articolo 1, comma 105, della legge n. 208/2015).

La circolare precisa che se il proprietario dell’imbarcazione assume il ruolo di armatore, anche in base alla presunzione dell’articolo 24-bis, comma 8 del Codice, (in mancanza della dichiarazione di armatore si presume tale il proprietario o, in caso di unità da diporto concesse in leasing, si presume come armatore l’utilizzatore dell’unità in locazione finanziaria, fino a prova contraria) l’utilizzo a “fini commerciali” di unità da diporto mediante la stipula di un contratto di locazione (o di noleggio) risulta fisiologico rispetto allo scopo dell’investimento operato e, pertanto, non comporta un’interruzione del vincolo funzionale con la struttura produttiva e la sua destinazione a un’altra «struttura produttiva», circostanza che comporterebbe una rideterminazione del bonus mezzogiorno (articolo 1, comma 105, della legge n. 208/2015).

Fonte: Agenzia delle Entrate

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