Cerca
Close this search box.

Aiuti di Stato, va valutato l’effetto sulla concorrenza di un cumulo di misure erogate a favore di un gruppo

Aiuti di Stato francese approvati dall'UE durante la pandemia Covid-19 annullati per violazione delle regole sulla concorrenza.

Gli aiuti di Stato concessi dalla Francia con il via libera della Commissione europea nel periodo della pandemia da Covid-19 violano le regole della concorrenza e per tale motivo sono stati annullati i nulla osta Ue dal Tribunale dell’Unione europea con le sentenze sulle cause T-216/21 e T-494/21.

Il centro della decisione sta nell’effetto finanziario derivante dal cumulo di più misure a favore di società appartenenti al medesimo gruppo.

Il Tribunale sul punto detta alla Commisione europea un principio: qualora vi sia motivo di temere effetti anticoncorrenziali dall’erogazione di più aiuti di Stato all’interno di uno stesso gruppo societario l’Esecutivo Ue è tenuto a esaminare con particolare attenzione i legami tra le società che lo compongono.

La vicenda
Nell’aprile 2020, durante la pandemia di Covid-19, la Francia ha notificato alla Commissione europea una misura di aiuto individuale a favore della Air France, che prevedeva di accordarle:
1) una garanzia di Stato nella misura del 90% su un prestito di importo pari a quattro miliardi di euro concesso da un consorzio di banche e
2) un prestito d’azionista di importo pari a un massimo di tre miliardi di euro.
Secondo la Commissione, soltanto la Air France era beneficiaria di tale aiuto, con esclusione di tutte le altre società del gruppo Air France-KLM.
Nel marzo 2021 la Francia ha inoltre notificato alla Commissione un aiuto individuale sotto forma di ricapitalizzazione della Air France e della holding Air France-KLM, di importo totale pari a quattro miliardi di euro:
1) una partecipazione della Francia a un progetto di aumento di capitale di importo massimo pari a un miliardo di euro e
2) la conversione del prestito d’azionista in uno strumento ibrido.
Secondo la Commissione, soltanto la Air France e la holding Air France-KLM erano beneficiarie di tale aiuto, con esclusione in particolare della KLM, società facente parte del gruppo.
In entrambi i casi, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni: a suo avviso, tali misure costituivano aiuti compatibili con il mercato interno.

Il nulla osta impugnato
La Ryanair e la Malta Air hanno contestato tali decisioni adducendo, in sostanza, che le misure in questione erano contrarie al diritto dell’Unione. A loro avviso, la Commissione ha erroneamente definito i beneficiari di tali aiuti, dichiarando che né la holding Air France-KLM né la KLM erano beneficiarie di tali aiuti.

Il Tribunale accoglie tali ricorsi e annulla le decisioni della Commissione. Esso constata che quest’ultima ha commesso un errore nella definizione dei beneficiari degli aiuti di Stato concessi, escludendo la holding Air France-KLM e la KLM.

A tal riguardo, il Tribunale esamina i legami patrimoniali, organici, funzionali ed economici tra le società del gruppo, il quadro contrattuale sulla base del quale le misure in questione sono state concesse nonché il tipo di misura di aiuto rispettivamente concessa e il contesto in cui queste ultime si inserivano. Esso conclude, su tale base, che vi era la possibilità che la holding e la KLM beneficiassero, quanto meno indirettamente, del vantaggio concesso dagli aiuti di Stato in questione.

Fonte: Il Sole 24ORE

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator