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Reverse charge esterno, da sanare la registrazione tardiva della fattura

Detrazione possibile post ricevimento fattura. Mancata entro 4 mesi richiede regolarizzazione entro 30 giorni o sanzioni aziendali.

La domanda

La società relativamente all’acquisto di servizi di marzo 2023 (per cui ha effettuato il pagamento) con soggetto residente estero, ha omesso di registrare tramite integrazione la relativa fattura entro il 15 aprile. La società ha provveduto a scaricare la relativa fattura solamente ad agosto 2023 a causa di un problema del software. Si chiede qual è il momento di registrazione della fattura ed il relativo momento della detraibilità dell’Iva. In particolare la fattura va registrata a marzo, dovendo variare la liquidazione Iva, o direttamente alla data di RC tramite Sdi (novembre 2023), pagando solamente le relative sanzioni per il ritardo della registrazione? Vanno ripresentate le Lipe dei trimestri precedenti con i valori riaggiornati? Essendo presenti operazioni con Iva indetraibile (noleggi autovetture), si chiede se per le sanzioni da pagare, l’errore è da considerare formale o sostanziale, impattando sulla corretta liquidazione dell’Iva di periodo.
E. F. – Milano

La fattura in regime di reverse charge (datata marzo 2023) pervenuta nel cassetto fiscale nel mese di agosto 2023, deve essere inserita nella liquidazione del mese di agosto. Infatti, la detrazione può essere esercitata solo dal momento in cui la fattura è stata ricevuta ( circolare agenzia delle Entrate 1/E/2018). La data di ricezione della fattura elettronica coincide con quella di ricezione del documento tramite il sistema di interscambio (articolo 4 del provvedimento agenzia delle Entrate 433608/2022). In assenza della ricezione del documento entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, entro i successivi 30 giorni, la società avrebbe dovuto attivare la procedura di regolarizzazione prevista dall’ articolo 6, comma 8, Dlgs 471/97, inviando un’autofattura al sistema di intercambio con il codice Td20. Se il cessionario non ha provveduto a regolarizzare l’operazione, come nel caso di specie, è soggetto alla sanzione di cui all’articolo 6, comma 8, Dlgs 471/1997, ma non perde la detrazione dell’Iva, a seguito di fattura tardivamente emessa dal cedente ( Corte di Cassazione, sentenza n. 15579/2022). La mancata regolarizzazione nel predetto termine comporta la possibile irrogazione di una sanzione dal 5% al 10% dell’imponibile (articolo 6, comma 9-bis, Dlgs 471/1997), oltre alle sanzioni di cui all’ articolo 5, comma 4, e articolo 6, comma 6, laddove ricorrano le condizioni ( circolare agenzia delle Entrate 16/E/2017, paragrafo 2). Ove, quindi, sussistono limiti alla detrazione, come nel caso in discussione, oltre alla sanzione per omesso reverse charge, occorre versare anche quella del 90% dell’imposta (articolo 6, comma 6, Dlgs 471/1997). È possibile sanare la violazione con la procedura del ravvedimento operoso versando 1/8 delle sanzioni anzi indicate ( articolo 13, comma 1, lettera b), Dlgs 471/97). Riassumendo, la società, la quale ha omesso di eseguire la doppia annotazione Iva nei termini, deve procedere:

  • all’integrazione della fattura con indicazione dell’Iva e dell’aliquota (o all’emissione dell’autofattura);
  • all’annotazione nei registri Iva delle vendite e degli acquisti;
  • al versamento delle sanzioni sopra indicate, ridotte per il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.

Occorre, sul versante dichiarativo, che l’operazione sia correttamente indicata in dichiarazione, nei quadri VF e VJ. Invece, se la dichiarazione venisse compilata in maniera errata, sarebbe integrata altresì la dichiarazione infedele ex articolo 5,comma 4, del Dlgs. 471/97, sempre in presenza di limiti alla detrazione.

Fonte: Il Sole 24ORE

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