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Lavoro sportivo, sicurezza da valutare oltre i 5mila euro

Necessari il responsabile del servizio di prevenzione e il medico competente. Prevista la facoltà di beneficiare di sorveglianza sanitaria.

Il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008) è applicabile ai lavoratori sportivi nei limiti di compatibilità con le modalità della prestazione sportiva (articolo 33, Dlgs 36/2021).

Punto chiave è la definizione di lavoratore sportivo secondo l’articolo 25 del Dlgs 36/2021, che comprende, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercita l’attività sportiva a titolo oneroso.

I regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva possono, inoltre, individuare ulteriori figure che svolgono, a fronte di un corrispettivo, le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva (ad esempio, raccattapalle o incordatori di racchette), con esclusione però delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Dal 1° luglio 2023, nei confronti di tale categoria di lavoratori la società o l’associazione dovrà applicare, come anticipato, la normativa in materia di salute e sicurezza, ma con dei distinguo.

Ai lavoratori sportivi con compensi annui non superiori ai 5mila euro (si veda la circolare Inl 2/2023) si applica l’articolo 21, comma 2, del Tusl, che prevede la facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte.

Diversamente, per i lavoratori sportivi con compensi superiori al predetto limite il pacchetto sicurezza sembra essere completo con l’unico limite della compatibilità alla mansione sportiva, con la conseguenza che, la società o associazione sportiva deve porre in essere numerosi adempimenti.

Necessaria l’elaborazione del Documento di valutazione dei rischi (Dvr), la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) e del medico competente, cui si aggiungono la consegna dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) e l’informazione e formazione da dare ai lavoratori, nonché la nomina e la relativa formazione degli addetti antincendio e primo soccorso e la redazione di un piano di emergenza ed evacuazione.

Per quanto riguarda l’idoneità alla mansione per i lavoratori sportivi, ove non riferita alla mansione sportiva, la norma permette al medico competente di basarsi sul certificato rilasciato dal medico sportivo nel caso in cui lo stesso, a parere della scrivente, risulti esaustivo rispetto alle verifiche da svolgere. Diversamente, qualora emerga, in base al Dvr, l’esposizione del lavoratore a ulteriori rischi, sarà necessario un accertamento sanitario aggiuntivo da parte del medico competente. Del resto, il medico sportivo non potrà che valutare, come previsto dall’articolo 32, unicamente le implicazioni sanitarie rispetto all’attività sportiva.

Infine, in presenza di minorenni, sarà necessario aggiornare il Dvr, come richiesto dalla normativa, nonché informare chi esercita la potestà genitoriale sui rischi presenti collegati alle mansioni svolte e alle procedure di emergenza adottate. Nel caso di minorenne lavoratore sportivo, è specificamente prevista la nomina di un responsabile della protezione dell’integrità fisica e morale dei minori con diversi compiti, tra cui la lotta a ogni tipo di abuso e di violenza minorile.

Le considerazioni esposte non impegnano l’amministrazione di appartenenza.

Fonte: Il Sole 24ORE

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