Cerca
Close this search box.

Dichiarazione Iva integrativa per la detrazione non esercitata

La risposta a interpello 479/2023: sì al salvagente anche per chi ha riversato per errore l’imposta all’Erario.

L’omesso esercizio del diritto a detrazione può essere sanato con la presentazione di una dichiarazione Iva integrativa per il periodo di imposta in cui il diritto non è stato esercitato.

La risposta a interpello 479/2023 delle Entrate ha ribadito il principio già chiarito dalla stessa amministrazione finanziaria con la circolare n. 1 del 2018 e successivamente ribadito in diverse risposte ad interpello.

Nel caso esaminato società istante aveva realizzato nel corso del 2021 un’operazione straordinaria di scissione a seguito della quale la società ha continuato a ricevere fatture a proprio nome, seppur di competenza della beneficiaria, portando in detrazione la relativa imposta. Accortasi dell’errore in cui è incorsa, la Società ha provveduto a ravvedersi, riversando l’Iva indebitamente detratta. Nel computo del ravvedimento, tuttavia, la scissa ha incluso anche fatture che correttamente erano di sua competenza.

Ritenendo di essere incorsa in un mero errore, l’istante ha richiesto all’Agenzia di confermare l’esistenza del diritto a recuperare la detrazione dell’Iva afferente alle fatture di sua competenza e, successivamente, le modalità con cui tale recupero possa avvenire.

Ebbene, l’agenzia delle Entrate, ricordando anzitutto che il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile, ha chiarito che il dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione sostanziale dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e formale del possesso di una valida fattura.

Tale diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno.

Tuttavia, l’effettività del diritto alla detrazione dell’imposta e il principio di neutralità dell’Iva sono, in ogni caso, garantiti dall’istituto della dichiarazione integrativa con la quale è possibile correggere errori od omissioni.

Secondo l’Agenzia, quindi, l’Istante può recuperare l’imposta presentando la dichiarazione integrativa avendo, per errore riversato all’erario l’Iva originariamente detratta, omettendo di far confluire, nella dichiarazione Iva annuale l’imposta relativa alle operazioni di acquisto. Peraltro, questa possibilità resta ferma non costituendo ostacolo al recupero dell’Iva non detratta la circostanza che l’istante abbia effettuato il ravvedimento operoso.

Fonte: Il Sole 24ORE

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator