Cerca
Close this search box.

Bancarotta distrattiva, per i sindaci serve la partecipazione attiva

Responsabilità penale del collegio sindacale nei reati di bancarotta: non basta l’omesso controllo, va dimostrato il nesso causale.

La giurisprudenza continua a misurarsi con la responsabilità penale dei componenti del collegio sindacale nei reati di bancarotta.

La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 1741 del 26 maggio scorso, ha ribadito che il concorso dei sindaci di una società fallita nelle condotte di bancarotta distrattiva non può essere desunta solo dalla posizione di garanzia rivestita e dal mancato esercizio dei relativi doveri di controllo, ma postula la verifica dell’esistenza di elementi – dotati di consistente spessore indiziario – sintomatici della partecipazione di costoro alle attività illecite degli amministratori ovvero dell’effettiva incidenza causale dell’omesso esercizio dei doveri di controllo sulla commissione del reato.

Pertanto, se in una società che non dispone di un sistema di controllo interno adeguato, i sindaci svolgono comunque un controllo trimestrale, attraverso l’analisi dei movimenti di cassa delle varie articolazioni territoriali della società a campione e a rotazione, non basta provare l’inadeguatezza o l’insufficienza del metodo seguito nella scelta e nelle modalità di esecuzione di tali verifiche per dimostrare il cosciente e volontario contributo alle condotte delittuose delittuose degli amministratori. Tanto più se, come nel caso esaminato dai giudici milanesi, gli amministratori avevano predisposto un sistema di contabilità che in maniera artificiosa faceva apparire movimentazioni e dati contabili del tutto lineari e privi di irregolarità.

I giudici di Milano hanno così dato applicazione in un caso concreto ad un principio già formulato dai giudici di legittimità ( Cassazione 20867/2021).

Di contro sono invece ipotizzabili condotte di bancarotta distrattiva di cui il sindaco debba rispondere in proprio e non quale concorrente dell’amministratore.

Una sentenza della Corte di cassazione del 20 febbraio scorso ha così inquadrato la distrazione perpetrata da un presidente del collegio sindacale, al quale in più occasioni l’amministratore della fallita aveva consegnato somme di denaro destinate al pagamento dei tributi. Anche quando non vi sia stato il concorso dell’amministratore ovvero di alcuno degli altri soggetti indicati dall’articolo 223 della legge fallimentare (direttori generali e liquidatori), il sindaco risponderà della propria autonoma condotta.

Infine può essere accertata la responsabilità per concorso con omissione dell’esercizio dei poteri di vigilanza anche a carico dei componenti supplenti del collegio sindacale, ma solo in caso di morte, rinunzia o decadenza dei sindaci titolari; vale sempre il principio per cui l’omesso controllo deve avere avuto effettiva incidenza di contributo causale nella commissione del reato da parte degli ( Cassazione 19540/2022).

Fonte: Il Sole 24ORE

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator