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Start up senza super deduzione dei costi per il personale

Senza almeno il ragguaglio ad anno benefici off limit per le neocostituite. Decreto delegato sul primo modulo Irpef verso l’ok del governo.

Società neocostituite escluse dalla super-deduzione del costo del personale per la stringente regola di attività svolta per almeno 365 giorni nel 2023. La soluzione, se si rispettano i vincoli civilistici, è quella di portare a fine 2024 la data di chiusura del primo esercizio. Per fruire dell’incentivo le società non devono trovarsi in liquidazione, ma resta da chiarire a quale momento verificare il requisito.

Primo modulo al rush finale

Dopo aver ottenuto il parere favorevole delle commissioni parlamentari, il Governo si avvia a licenziare il testo definitivo del decreto legislativo sul primo modulo di riforma dell’Irpef che, all’articolo 4, disciplina la super-deduzione del 20% del costo del personale a tempo indeterminato assunto nel 2024.

Le analisi svolte in queste settimane hanno evidenziato alcune problematiche interpretative, non recepite nei pareri parlamentari, che richiederebbero una diversa scrittura di alcuni passaggi della norma per evitare che i dubbi applicativi finiscano per disincentivare le imprese ad avvalersi del bonus.

Un primo aspetto riguarda il computo della ulteriore maggiorazione del costo per i lavoratori inclusi in categorie meritevoli di tutela. Non è chiaro (si veda il Sole 24 Ore del 30 novembre) se questa percentuale si aggiunga al 20% (beneficio massimo: 30%) oppure vada separatamente applicata costo di tali lavoratori (che diventerebbe al massimo il 110%) per poi assoggettarlo al 20% (beneficio massimo: 22%).

Società neocostituite

Un ulteriore tema interessa le società costituite nel 2023. Tra le condizioni di accesso vi è quella di aver esercitato l’attività nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni. Se, come pare, il requisito serve per rendere omogenei i parametri di calcolo dell’agevolazione tra 2023 e 2024, l’obiettivo potrebbe essere raggiunto anche prevedendo un semplice ragguaglio temporale dei dati del 2023, senza escludere immotivatamente tutte le start up. In ogni caso, le Srl e le Spa costituite nel 2023 potrebbero rientrare nella norma spostando in avanti la data di prima chiusura e realizzare un periodo superiore a 365 giorni (ad esempio: 15 ottobre 2023-31 dicembre 2024), essendo consentite, secondo la prassi notarile, durate di esercizi fino a 15 mesi. Questa possibilità non vale però (e si tratta di un’anomalia) per le società di persone, il cui «periodo di imposta» è sempre l’anno solare. Nel caso di società sorte nel 2023 per effetto di una operazione di fusione o di scissione (non retroattive: durata primo esercizio inferiore a 12 mesi), la condizione dovrebbe ritenersi realizzata, poiché l’avente causa subentra nel periodo temporale di svolgimento dell’attività del ramo di azienda della scissa o dalla incorporata.

La legge esclude inoltre le società in liquidazione, senza però stabilire la data di riferimento di tale situazione. Sono certamente fuori dal bonus le imprese già in scioglimento al 31 dicembre 2023, mentre qualche dubbio permane per quelle che lo saranno nel 2024, eventualmente verso la fine dell’anno.

Calcoli complessi per i gruppi

Due condizioni di accesso riguardano il numero dei dipendenti: il saldo a fine 2024 di quelli a tempo indeterminato deve essere superiore alla corrispondente media del 2023 e così pure il totale dei lavoratori a tempo indeterminato e determinato. Per la verifica del primo dei due parametri (ma non per il secondo), è richiesto di considerare i decrementi avvenuti in società controllate e collegate e in imprese facenti capo al medesimo soggetto. Fermo restando che l’inclusione delle società soltanto “collegate” (quote almeno del 20%) rende assai arduo il reperimento dei dati, andrebbe chiarito cosa si intende per «facenti capo al medesimo soggetto». In relazione ad agevolazioni precedenti (circolare 7/E/2006), si era indicato il caso delle consorelle, società controllate dalla stessa controllante, ma sarebbe più opportuno un richiamo a disposizioni già presenti nell’ordinamento. Va poi confermato che i decrementi, in un gruppo societario con più di due imprese, si computano una sola volta, prevedendo le relative modalità. Si pensi a un gruppo di tre società (A, B, C), di cui una (C) con un calo di 5 unità: la riduzione di 5 va considerata (una sola volta) nel calcolo del requisito di A o di B?

Fonte: Il Sole 24ORE

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