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Il professionista non è soggetto all’Irap se utilizza mezzi di terzi

La Cassazione tratta il caso di un professionista che ha svolto la propria attività presso una società di consulenza.

Se il professionista svolge la propria attività nei confronti di una società utilizzandone l’organizzazione e i mezzi non deve pagare l’Irap; la sentenza della Cassazione n.33528, del 1° dicembre 2023, ci consente di fare il punto della situazione sul rimborso dell’Irap del soggetto che, in passato, ne ha regolarmente effettuato il versamento anche se non dovuto. La richiesta di rimborso all’agenzia delle Entrate, infatti, spesso si risolve in Cassazione, dopo lunghi contenziosi, che non sono sempre così favorevoli al contribuente.

Autonomi e i professionisti: Irap non dovuta dal 2022

Va ricordato il legislatore con la legge di Bilancio 2022, di cui all’ articolo 1, comma 8, della legge 234/2021 , ha escluso dal pagamento dell’Irap , a decorrere dal 1° gennaio 2022, tutte le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni, a prescindere dalla sussistenza, o meno, dell’autonoma organizzazione; con la risposta n. 5-07710 , del 16 marzo 2022, a un’interrogazione parlamentare, il Mef ha ribadito l’irretroattività della norma che ha disposto, a decorrere dal 2022, l’esclusione dall’Irap per le persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni. Rimane aperta, pertanto , la questione degli anni precedenti, fino al 2021.

Alcuni orientamenti precedenti della Cassazione

La giurisprudenza di legittimità nell’ultimo biennio si è espressa, con riferimento alla richiesta di rimborso Irap del professionista che si avvale della struttura di terzi per svolgere la professione, in senso favorevole, con diverse sentenze tra le quali:

– la 18206/2023 ha affermato che è errato imputare direttamente al professionista l’organizzazione predisposta dalla società, di cui il primo si avvale nell’esercizio della sua attività a favore della seconda; non è il professionista, ma la società, come ente giuridico distinto dalla persona fisica che presta per essa la sua attività lavorativa, ad integrare il presupposto oggettivo dell’autonoma organizzazione, rilevante ai fini Irap;

– la sentenza 22266/2023, nell’accogliere il ricorso di un professionista nei confronti dell’agenzia delle Entrate ha chiarito , che non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi; non sono, pertanto, soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisce come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata.

Di parere contrario, invece, la sentenza della Cassazione 19766, del 20 giugno 2022: i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell’agenzia delle Entrate. La sussistenza, o meno, del presupposto dell’imposta sulle attività produttive dipende dall’accertamento, in fatto, dell’esistenza di un’autonoma struttura organizzativa che va valutato caso per caso : è il contribuente che deve offrire prova idonea a consentire una più approfondita indagine sulla non rilevanza Irap nei suoi confronti.

Professionista e società di consulenza

Con riferimento alla sentenza 33528, del 1 dicembre, la Cassazione nel ricordare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità nel senso che il professionista che presta la sua attività esclusivamente in favore di una società di consulenza della cui organizzazione e dei cui mezzi si avvale non è soggetto all’Irap , ha evidenziato che non ha rilevanza il fatto che, negli anni d’imposta oggetto di contestazione, il contribuente fosse investito di particolari poteri di direzione e coordinamento all’interno della società di consulenza: l’organizzazione aziendale resta comunque un attributo esclusivamente ascrivibile alla società di consulenza che , a differenza del socio-professionista, è soggetto passivo dell’Irap.

Fonte: Il Sole 24ORE

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