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I forfettari usciti durante l’anno recuperano l’Iva non detratta

Rettifica in positivo su acquisto di beni di magazzino e servizi. Nel forfait le operazioni prima dell’incasso con cui si è superato il limite

La fuoriuscita dal regime forfettario durante l’anno, per il superamento del limite dei 100mila euro di ricavi o di compensi incassati, consente di recuperare l’Iva non detratta in vigenza del regime forfettario per le giacenze di magazzino, i canoni di leasing a cavallo dei due regimi e i beni strumentali acquistati. Alcuni interessanti esempi di questa rettifica «in positivo» dell’Iva sono contenuti nella circolare 32/E con la quale le Entrate hanno chiarito anche che, ai fini del superamento del limite dei 100mila euro, deve essere integrata, tramite un’apposita nota di variazione in aumento, l’intera fattura che ha determinato lo sforamento (suggerendo indirettamente un suo frazionamento, con l’emissione anticipata per il solo importo che determina il superamento dei 100mila euro, con incasso ben concordato) e che rimangono nell’alveo regime forfettario le operazioni fatturate prima dell’incasso che ha comportato il superamento del limite (suggerendo indirettamente una loro fatturazione anticipata, prima dell’incasso della fattura del superamento).

Rettifica Iva

In caso di fuoriuscita dal regime a partire dal 2024, a seguito del superamento nel 2023 del limite dei ricavi e dei compensi di 85mila euro, ma non dei 100mila euro, il contribuente può recuperare l’Iva che non ha detratto quando era forfettario, esponendo l’importo nel rigo VF70 «Totale rettifiche» (con segno positivo) nella dichiarazione Iva 2025 relativa al 2024. Quindi, potranno detrarre l’Iva sull’acquisto dei beni (di magazzino) e dei servizi (leasing) non ancora ceduti o non ancora utilizzati al primo gennaio 2024. Per i beni ammortizzabili, compresi quelli immateriali (ad esempio, opere dell’ingegno, marchi, brevetti, know-how, diritti di concessione), la rettifica a favore dell’Iva non detratta in vigenza del regime dei forfettari può essere effettuata solo se a inizio 2024 non saranno trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione. Per i fabbricati, il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni dall’acquisto o dall’ultimazione.

Superamento dei 100mila euro

Se, invece, si supera anche il limite dei 100mila euro nel 2023, la rettifica «in positivo» deve essere effettuata nella dichiarazione relativa al 2023, da presentare entro il 30 aprile 2024, considerando, ai fini del calcolo, il «momento» (la data precisa come detto dalle Entrate) dell’incasso del superamento del limite. La circolare ha riportato l’esempio di un forfettario che il 1° ottobre 2023 incassa la fattura che comporta il superamento dei 100mila euro di ricavi «percepiti», pertanto deve rettificare l’Iva delle giacenze presenti in questa data. Se il 1° ottobre 2023 è presente anche un cespite ammortizzabile (diverso dagli immobili) di 6.100 euro (5.000 imponibile + 1.100 Iva), acquistato il 1° luglio 2022, l’Iva da rettificare «in positivo» è di 715 euro, pari alla somma di 660 euro, corrispondente ai quinti del 2024, 2025 e 2026 (3 * 1.100 / 5) e di 55 euro, corrispondente a ottobre, novembre e dicembre del quinto del 2023 (3 mesi x 1.100 / 5 / 12).

Si ritiene che, se la fuoriuscita dal regime forfettario avviene non il primo del mese (come nell’esempio delle Entrate), ma durante un mese, sia necessario effettuare questi calcoli non su base mensile, ma su base giornaliera. Si ritiene, inoltre, che questo calcolo pro rata temporis possa essere effettuato anche per recuperare parte dell’Iva non detratta nel 2023 per gli acquisti di beni strumentali effettuati nel 2023, ma prima della fuoriuscita dal regime forfettario per il superamento dei 100mila euro.

Fonte: Il Sole 24ORE

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