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Cumulo decontribuzione sud e bonus turismo

Il Bonus Turismo regione Campania è cumulabile con la decontribuzione sud introdotta dalla legge n. 178 del 2020?

La domanda

Quesito Il Bonus Turismo regione Campania Decreto Dirigenziale 303 del 28/04/2023 è cumulabile con la decontribuzione sud introdotta dalla legge n. 178 del 2020?

La Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 161-168) ha introdotto diverse misure per sostenere l’occupazione e l’attività imprenditoriale nel Sud d’Italia.

In primo luogo, viene estesa al 31 dicembre 2029 l’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate, c.d. Decontribuzione Sud, introdotta dal Decreto Agosto (art. 27, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in Legge 13 ottobre 2020, n. 126). Si segnala al riguardo la Circolare INPS n. 122 del 22/10/2020 che ne regola l’accesso ed è stata di nuovo autorizzata dalla UE con decisione del 6 dicembre scorso, fino al 31 dicembre 2023.

La decontribuzione Sud prevede uno sgravio dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro pari al 30% fino al 2026, per poi scendere al 20% nel 2027 e al 10% nel 2029 per i contratti di lavoro a tempo indeterminato, determinato, ovvero per i contratti di apprendistato: consiste in un esonero contributivo parziale di cui possono beneficiare i datori di lavoro privati per tutti i rapporti di lavoro subordinato in essere.

La misura dell’incentivo confermato dall’UE per tutto il 2023 è pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Il beneficio contributivo si applica ai lavoratori già in forza con contratti di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale, siano essi a tempo indeterminato che determinato, ovvero con contratti di apprendistato.

Riguardo al Coordinamento con altri incentivi, con la circolare n.122/20 l’INPS ha precisato che “L’agevolazione in trattazione si sostanzia in un esonero pari al 30% della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, a fronte di rapporti di lavoro subordinati sia instaurati che instaurandi.In ragione dell’entità della misura di sgravio, la stessa risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. La suddetta cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi e di donne variamente svantaggiate, disciplinato dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 o esonero strutturale per assunzione a tempo indeterminato di giovani, disciplinato dall’articolo 1, commi da 100 a 108, e 113 e 114, della legge n. 205/2017) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di disabili, disciplinato dall’articolo 13 della legge n. 68/1999 o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI, disciplinato dall’articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012).”

I datori d lavoro accedono all’agevolazione mediante le denunce retributive e contributive mensili relative ai dipendenti (flusso Uniemens), secondo le istruzioni fornite dall’Inps. Per chi ha sede legale in un territorio al di fuori delle 8 regioni agevolati ( tra cui la regione Campania) deve essere preventivamente richiesto un codice autorizzativo

L’esonero, quindi, è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta “salvo espressa incumulabilità dell’altro incentivo”.

Deve quindi essere analizzato il Bonus Turismo regione Campania , introdotto con il Decreto Dirigenziale 303 del 28/04/2023, al fine di valutarne la comulabilità.

In base al Decreto si prevede che i Bonus Assunzionali siano erogati in conformità con la normativa relativa agli aiuti concessi in Regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013. Ai sensi del Regolamento n. 1407/2013, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una “impresa unica” non può superare il limite massimo di euro 200.000 (o di euro 100.000 nel caso imprese operanti nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi), nell’arco di 3 esercizi finanziari: quindi deve essere comunque fatta una valutazione in sommatoria rispetto al plafond del de minimis.

Rispetto alla cumulabilità il Decreto Dirigenziale 303 del 28/04/2023 testualmente prevede che “I Bonus assunzionali non sono cumulabili con altri aiuti aventi le medesime finalità ( e il bonus sud non ha la stessa finalità del bonus assunzionale in quanto si applica a tutto il personale in forza ) ed i medesimi destinatari ove esplicitamente vietato dai dispositivi nazionali ( che non lo vietano ) vigenti in materia o con quelli già oggetto di programmazione della Regione ( e non è neppure questo il caso) o con quelli finanziati/cofinanziati con risorse provenienti dall’Unione Europea ( e neppure questa è la situazione).

Quindi sii deve ritenere – salvo espressi e non editi orientamenti della regione- che il bonus assunzionale della Regione Campania sia cumulabile con l’agevolazione contributiva “bonus sud” nel limite della capienza del de minimis.

Fonte: Il Sole 24ORE

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