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Vendita di oro, rischio di maxi-plusvalenze senza modifiche in Parlamento

Per i privati, in mancanza di documentazione inerente al costo di acquisto, la plusvalenza sarà pari all’intero corrispettivo percepito.

Il disegno di legge di Bilancio per il 2024 prevede importanti novità in materia di tassazione delle plusvalenze su metalli preziosi detenuti da persone fisiche. Modifiche che hanno già innescato richieste di un ripensamento da parte dei contribuenti, ma che – in attesa dell’approvazione parlamentare – vanno ben inquadrate.

La regola di partenza

Secondo la manovra, resta immutato il quadro attuale che prevede l’assoggettamento della plusvalenza realizzata da privati a imposta sostitutiva del 26% in base al principio di cassa. La plusvalenza rientra infatti tra i “redditi diversi” ( articolo 67 del Tuir – comma 1, c-ter) quando non è conseguita nell’ambito di attività commerciali ed è realizzata mediante cessione a titolo oneroso di metalli preziosi (oro, argento, platino e palladio), sempreché siano allo stato grezzo (lingotti, pani, verghe, bottoni e granuli) o monetato (ad esempio monete d’oro), con applicazione del criterio Lifo in caso di più acquisti e vendite. Non rientrano pertanto in questa fattispecie le cessioni di metalli preziosi lavorati, anche se usati, sotto forma di oggetti di oreficeria o gioielleria.

La determinazione della plusvalenza imponibile ( articolo 68 del Tuir, comma 6) è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo o valore di acquisto aumentato di ogni onere accessorio, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi.

Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione. Invece, nel caso di donazione si assume il valore di acquisto sostenuto dal donante che viene pertanto trasferito anche in capo al donatario.

Il calcolo della plusvalenza

Qualora il contribuente non sia in grado di documentare il costo di acquisto, la plusvalenza viene definita forfettariamente in misura pari al 25% del corrispettivo della cessione (articolo 68, comma 7, lettera d) del Tuir).

È proprio questo aspetto che è destinato a cambiare sulla base della bozza di manovra 2024 che all’articolo 23, comma 5, lettera c) prevede la modifica dell’articolo 68 comma 7 lettera d) disponendo che, in mancanza di documentazione inerente al costo di acquisto, la plusvalenza si presumerà pari all’intero corrispettivo percepito (100% in luogo del previgente 25%).

Il maggior gettito per le entrate dello Stato connesso alla disposizione normativa è stato stimato in circa 196 milioni di euro annui per il triennio 2025/2027.

La motivazione addotta alla modifica è rappresentata dalla constatazione che l’attuale impostazione potrebbe portare alla tassazione di un importo imponibile molto inferiore rispetto alla plusvalenza effettivamente realizzata. Infatti negli ultimi anni il valore dei metalli preziosi è incrementato in maniera considerevole; in particolare l’oro, il metallo prezioso più diffuso e rappresentativo, ora con quotazione oltre 60 euro al grammo, è più che quadruplicato rispetto alla quotazione di fine 2005 (14 euro al grammo) e quasi raddoppiato rispetto ai valori di fine 2015 (31,5 euro al grammo).

Considerato che parte dei beni preziosi perviene ai privati a titolo gratuito in occasione di eventi e festività familiari (ad esempio monete d’oro o lingottini) è naturale che possa mancare la documentazione del prezzo di acquisto: in questo caso se non intervengono modifiche al disegno di legge sarà utile valutare la convenienza ad anticiparne la cessione entro la fine dell’anno ovvero prima dell’entrata in vigore della modifica all’articolo 68.

C’è comunque ancora tempo per una correzione della bozza di legge di Bilancio 2024 che limiti la portata della plusvalenza forfettaria ovvero introduca la possibilità di rideterminare il costo di acquisto così come avviene con la rivalutazione delle partecipazioni.

Fonte: Il Sole 24ORE

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