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Sport dilettanti, più tempo per gli statuti

Riforma dello Sport, in arrivo “doppia” proroga dei termini su adeguamenti statutari e adempimenti per arbitri e direttori di gara.

Riforma dello Sport, in arrivo “doppia” proroga dei termini su adeguamenti statutari e adempimenti per arbitri e direttori di gara. Con l’approvazione in Commissione bilancio, supera il vaglio un emendamento molto atteso dal mondo sportivo dilettantistico aggiunto in sede di conversione del decreto Anticipi collegato alla legge di Bilancio 2024 (Dl 145/2023).

Due, in particolare, le proroghe che interessano l’ambito sportivo. Sotto il profilo degli statuti, si rinvia dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine entro il quale le associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) potranno conformare i propri statuti alle nuove norme, senza il rischio di cancellazione d’ufficio dal Registro. In via speculare, slitta di altri 6 mesi anche la possibilità di beneficiare del regime di esenzione dall’imposta di registro per le modifiche statutarie di mero adeguamento al Dlgs 36/21. Quest’ultimo, efficace dal 1 luglio scorso, riprende in gran parte disposizioni già previste ante riforma. Tuttavia, il passaggio di modifica statutaria è obbligatorio con riguardo a specifici aspetti richiesti dalla riforma Asd e Ssd. Si pensi, ad esempio, al nuovo vincolo circa lo svolgimento, in via stabile e principale, delle attività sportive dilettantistiche. Un requisito che non trova applicazione nell’ipotesi in cui l’Asd/Ssd sia anche ente del Terzo settore (Ets). Con la precisazione, peraltro, che per gli Ets sportivi l’esenzione dall’imposta di registro non è limitata temporalmente, sempreché trattasi di modifiche statutarie allo scopo di adeguarsi a integrazioni normative.

Altra proroga riguarda, poi, i termini per le comunicazioni al centro per l’impiego per arbitri e direttori di gara. Per quest’ultimi la riforma prevede l’obbligo di effettuare le comunicazioni per un ciclo di prestazioni non superiori a 30, in arco temporale non superiore a 3 mesi ed entro 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre solare. Proprio sul punto interviene l’emendamento che, in sede di prima applicazione, riconosce la possibilità di effettuare tali comunicazioni, relative al periodo luglio-dicembre 2023, entro il più ampio termine del 30 gennaio 2024 senza incorrere in sanzioni. Una proroga che vale anche con riguardo alle comunicazioni da effettuarsi nel Registro attività sportive dilettantistiche in merito ai soggetti (direttori e arbitri di gara) convocati e relativi compensi, sempreché riferimento al periodo luglio-dicembre 2023.

Restano invece fermi i termini previsti per gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative dilettantistiche. Quest’ultimi, in base alle recenti novità, potevano invece effettuarsi – in relazione ai periodi paga da luglio a ottobre 2023 – entro il 30 novembre scorso, disponendo quindi un allungamento di un mese rispetto alle originarie previsioni della riforma ( articolo 10-quater, del Dl 132/2023).

Fonte: Il Sole 24ORE

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