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Fattura elettronica nel cassetto fiscale senza adesione preventiva

Dal 2024, fatture elettroniche B2C italiane saranno automaticamente nel cassetto fiscale del consumatore, senza adesione preventiva.

Dal 2024 le fatture elettroniche B2C emesse da operatori italiani saranno disponibili nel suo cassetto fiscale del consumatore, senza necessità di preventiva adesione al servizio.

È una delle novità previste da un emendamento governativo al Dl 145/2023: l’obiettivo è una semplificazione per i consumatoli finali per la consultazione gratuita delle fatture elettroniche sul sito web dell’Agenzia.

Le norme sulla fattura elettronica ( articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/2015) prevedono che nelle prestazioni B2C tra soggetti italiani, qualora l’operatore non sia un dettagliante e, quindi, sia tenuto ad emettere fattura, il documento inviato allo Sdi non venga automaticamente messo a disposizione nel cassetto fiscale del destinatario. Le fatture sono consultabili solo su richiesta, aderendo al servizio di “visibilità”. L’operatore Iva deve comunque rendere disponibile al cliente, a meno che questi non rinunci, una copia della fattura elettronica, alternativamente analogica o su supporto informatico (in qualunque formato purchè leggibile: xlm, pdf, immagine, documento); la versione elettronica può essere invita via mail, ma anche messa a disposizione tramite servizi web, app o altri strumenti informatici.

L’emendamento del governo, approvato ieri, elimina la necessità di preventiva adesione: si potrà di accedere più agevolmente alle proprie fatture, rese disponibili in automatico nel cassetto fiscale.

Tra le altre modifiche proposte, per gli operatori sanitari al minuto cade l’obbligo di impiegare dal 1° gennaio 2024 esclusivamente il sistema della tessera sanitaria per l’invio dei corrispettivi telematici. La modifica interessa gli operatori sanitari che rientrano nel regime delle attività al minuto di cui all’articolo 22 del decreto Iva: vendita di farmaci e dispositivi medici (farmacie, negozi di ottica) o servizi sanitari resi in regime di impresa in locali aperti al pubblico (ad esempio, vaccinazioni, tamponi e test diagnostici in farmacia).

L’attuale sistema prevede ( articolo 2, comma 6-quater, del Dl 127/2015) che, se tenuti all’invio dei dati alla precompilata tramite Sistema TS, i dettaglianti possono scegliere se utilizzare tale sistema anche per la trasmissione telematica dei corrispettivi, in alternativa al registratore telematico. Dal 2024, tuttavia, anche chi sinora teneva separato il canale di invio delle spese sanitarie alla precompilata (necessariamente tramite Sistema TS), rispetto ai corrispettivi (che inviava con il registratore telematico), dovrebbe adeguarsi e, dall’anno prossimo, inviare esclusivamente tramite sistema TS. L’emendamento del governo punta a sopprimere l’obbligo, mantenendo anche in futuro la facoltà di scelta tra l’uno e l’altro sistema.

Nessuna novità, almeno per ora, per la fattura elettronica di medici e operatori sanitari: l’ articolo 10-bis del Dl 119/2018, su indicazione del Garante privacy, ha previsto che sino al 31 dicembre 2023 la fatturazione delle prestazioni sanitarie sia inviata al Sistema TS, per sua natura più adatto al trattamento di dati sensibili relativi alla salute dei cittadini. In assenza di un intervento normativo, dal 1° gennaio 2024 anche la fatturazione elettronica dei sanitari passerebbe al sistema Sdi, con le connesse problematiche di rispetto del Gdpr.

Fonte: Il Sole 24ORE

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