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Cripto-attività, entro fine mese gli adempimenti per la regolarizzazione

Circolare Agenzia Entrate: regolarizzazione cripto-attività entro il 31/12/2021, versamento opzionale 14% per l'affrancamento al 1/01/2023.
  • Quando Entro il 30 novembre 2023

  • Cosa scade Regolarizzazione delle cripto al 31 dicembre 2021

  • Per chi Persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici in Italia

  • Come adempiere Versamento e presentazione del Modello

1. In sintesi

Delineati tutti i necessari adempimenti per chi detiene critpo-attività. Con la pubblicazione della circolare dell’agenzia delle Entrate 30/E/2023 del 27 ottobre 2023 e la precedente pubblicazione del provvedimento 290480/2023 del 7 agosto scorso che disciplina la regolarizzazione delle cripto-attività detenute al 31 dicembre 2021 e la possibilità di versare l’imposta sostitutiva del 14% (o la prima delle 3 rate) per l’affrancamento (rivalutazione) opzionale delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2023, sono delineate tutte le attività necessarie da porre in essere per chi le detiene.

Secondo un primo calendario, questi gli adempimenti (di cui il primo scaduto) e le scadenze che devono essere ben chiari a chi detiene le cripto-attività:

• 15 novembre – Entro questa data era possibile versare l’imposta sostitutiva del 14% (o la prima delle 3 rate) per l’affrancamento (rivalutazione) opzionale delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2023 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 133 ss., della legge 197/2022;

• 30 novembre 2023 – Entro questa data si possono porre in essere gli adempimenti (versamento delle imposte sostitutive e/o sanzioni ridotte, invio all’agenzia delle Entrate del modello di istanza completo di relazione accompagnatoria e di ricevuta di versamento) necessari per la regolarizzazione opzionale delle cripto-attività detenute entro il 31 dicembre 2021 ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 1, comma 138 ss., della legge 197/2022, oggetto di attuazione da parte del citato provvedimento 290480/2023;

• 30 novembre 2023 – Devono essere indicati nel modello Unico 2023 i dati dei redditi delle cripto-attività realizzati nel corso del 2022 e, se vi sono i presupposti, indicare nel quadro RW le consistenze di tali cripto-attività; questo ultimo adempimento, obbligatorio, segue la previgente disciplina delle cripto-attività e non quella introdotta dalla legge di Bilancio 2023, la quale ha efficacia solo dal 2023.

2. La regolarizzazione delle attività detenute entro il 31 dicembre 2021

L’articolo 1, commi da 138 a 142, della legge di Bilancio 2023 ha introdotto una procedura di regolarizzazione delle cripto-attività.

Con il provvedimento del 7 agosto scorso l’agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello e le istruzioni per mettere in regola le cripto-attività detenute e/o i relativi redditi realizzati entro il 31 dicembre 2021.

Sono stati pertanto definiti modello, istruzioni e lo schema di domanda per predisporre una relazione di accompagnamento e la relativa documentazione probatoria.

L’agenzia delle Entrate con la circolare 30/E/2023 dello scorso 27 ottobre fornisce alcuni importanti chiarimenti e, in relazione alle modalità e ai termini di presentazione della domanda, rimanda al provvedimento direttoriale dello scorso 7 agosto 2023.

La domanda deve essere presentata entro il prossimo 30 novembre e prevede il versamento della sanzione per la violazione degli obblighi del quadro RW e/o l’imposta sugli eventuali redditi derivanti dalle cripto-attività. Potranno essere trasmesse dal contribuente o dal professionista, tramite Pec, alla Direzione regionale territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente.

Con la risoluzione 50/2023 del 9 agosto, l’Agenzia ha altresì istituito i codici tributo per il versamento.

La procedura prevede che, entro il 30 novembre 2023, il contribuente o il professionista debbano effettuare i seguenti adempimenti:

• presentare l’apposito “modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi” approvato con il provvedimento del 7 agosto scorso indicando il valore delle cripto-attività detenute in ciascun periodo d’imposta

• versare la sanzione per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (articolo 4, comma 1, del Dl 167/1990) pari allo 0,5% del valore delle cripto-valute non dichiarate per ciascun anno

• versare un’imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta, incluse le cripto-valute, cui si riferiscono i redditi omessi.

Secondo quanto previsto dal provvedimento dell’agenzia delle Entrate e confermato dalla Circolare 30/E/2023 possono essere regolarizzate, per ciascun periodo d’imposta:

• sia le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale;

• sia le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e delle eventuali addizionali relative ai redditi delle cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021.

La circolare dell’agenzia delle Entrate ha precisato che possono essere oggetto di regolarizzazione, le cripto-attività detenute nei periodi d’imposta fino al 2021, per i quali alla data di presentazione della richiesta non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione delle violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4 del Dl 167/1990 e/o delle violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e delle eventuali addizionali.

L’articolo 1, commi da 138 a 142, citato ha previsto che la procedura di regolarizzazione delle cripto-attività sia destinata ai contribuenti persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici residenti in Italia che intendono regolarizzare:

• l’omessa compilazione, anche parziale, del quadro RW in relazione alle cripto-valute detenute fino al 31 dicembre 2021 e/o

• l’omessa, in tutto o in parte, indicazione nella propria dichiarazione dei redditi derivanti da cripto-attività, incluse le cripto-valute, realizzati nel periodo di riferimento.

La procedura si perfeziona con l’invio del modello e pagamento degli importi dovuti entro il 30 novembre 2023.

L’istanza di regolarizzazione deve essere presentata tramite Pec entro il detto termine alla Direzione regionale dell’agenzia delle Entrate competente in base al domicilio del contribuente nell’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura, tramite il modello approvato che deve essere firmato in digitale. Nel caso in cui l’istanza non sia firmata digitalmente, devono essere allegate anche le copie dei documenti di identità dei firmatari dell’istanza.

Alla richiesta va allegata la ricevuta del versamento effettuato mediante F24, da effettuare in un’unica soluzione, e la relazione di accompagnamento con la relativa documentazione probatoria, da redigere seguendo lo schema allegato al provvedimento, e necessaria a dimostrare la provenienza delle somme investite. Particolarmente importante la documentazione probatoria in quanto la regolarizzazione delle cripto-attività avviene a seguito della dimostrazione della irrilevanza penale della provenienza delle somme investite.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate introduce sul punto alcuni chiarimenti. In particolare evidenzia che nella relazione di accompagnamento il contribuente deve dimostrare l’idoneità reddituale necessaria per l’acquisto delle cripto-attività, ad esempio, attraverso redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, redditi di esercizi precedenti o atti di liberalità.

Sempre l’Agenzia delle Entrate rileva che in tale relazione deve essere data evidenza del collegamento tra le fonti dei redditi e i relativi impieghi in cripto-attività, nonché i realizzi delle medesime ed eventuali successivi impieghi, nonché ogni altra informazione utile a tal fine.

Le somme vanno versate con il modello F24.

Con la citata risoluzione 50 l’Agenzia ha indicato i necessari codici tributo e le informazioni da inserire nell’F24.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che il valore delle cripto-attività su cui calcolare l’imposta sostitutiva e/o le sanzioni ridotte è dato dal valore al 31 dicembre di ciascun periodo d’imposta e/o per le attività cedute nel corso del periodo d’imposta dal valore al termine del periodo di detenzione.

Con riferimento ai codici tributo:

• “1718”, denominato “Emersione delle cripto-valute – articolo 1, commi da 138 a 142, legge 197/2022 – Sanzione per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale”;

• “1719”, denominato “Emersione delle cripto-attività – articolo 1, commi da 138 a 142, legge 197/2022 – Imposta sostitutiva dovuta sui valori delle cripto-attività oggetto dell’istanza di regolarizzazione”.

In sede di compilazione del modello F24 Elide, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le seguenti modalità. Nella sezione “Contribuente”, devono invece essere indicati nei campi «codice fiscale» e «dati anagrafici», il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento. Si ricorda infine che per il versamento delle somme dovute è esclusa la compensazione ex articolo 17 del Dlgs 241/1997.

La circolare infine chiarisce che nel caso di mancato perfezionamento della procedura, l’istanza di regolarizzazione non produce effetti e l’ufficio procede con le ordinarie attività istruttorie o di accertamento al recupero delle imposte dovute, interessi e relative sanzioni.

3. L’affrancamento al 1° gennaio 2023

Ricordiamo anche che è scaduto il 15 novembre il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento del valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023.

Sulle cripto-attività era infatti stata introdotta una normativa che regola in che modo devono essere tassate le plusvalenze.

La legge di Bilancio 2023 ha introdotto l’imposta sostitutiva sulle cripto attività, da pagare entro il 30 giugno 2023, versamento che poi è stato prorogato di tre mesi e spostato al 30 settembre 2023, ed infine portato al 15 novembre 2023 dall’articolo 2 del Dl 132/2023.

L’opzione è prevista dalla legge di Bilancio 2023 che, ai commi da 133 a 137 dell’articolo 1, ha introdotto la possibilità di affrancare il costo o il valore d’acquisto delle cripto-attività ai fini del calcolo delle plusvalenze e minusvalenze rilevanti in base al nuovo comma c-sexies) dell’ articolo 67 del Tuir.

La procedura è una delle novità contenute nella legge di Bilancio 2023, che ha introdotto una inedita categoria di “redditi diversi” (la nuova lettera c-sexies) costituita dalle plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2mila euro nel periodo d’imposta. Infatti, ai commi da 133 a 137 dell’articolo 1, introduce la possibilità di affrancare il costo o il valore d’acquisto delle cripto-attività ai fini del calcolo delle plusvalenze e minusvalenze.

Ricordiamo che per cripto-attività si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, che utilizza la tecnologia di registro distribuito, la blockchain, o una tecnologia analoga.

Di conseguenza, a partire dal periodo d’imposta 2023, i soggetti che posseggono cripto-attività sono tenuti a dichiarare le plusvalenze e le minusvalenze rilevanti in dichiarazione, nel periodo d’imposta del realizzo.

Il calcolo deve essere effettuato secondo un criterio di cassa. In questi casi, come detto, entro il 15 novembre era necessario versare l’imposta sostitutiva del 14%, o la prima rata (di tre complessive) di essa.

codici tributo sono stati istituiti dalla risoluzione 36/2023 delle Entrate.

L’affrancamento consente di assumere, quale costo o valore di acquisto, quello delle cripto-attività al 1° gennaio 2023 assoggettato all’imposta sostitutiva. Con la circolare 30/E/2023 l’agenzia delle Entrate ha sancito che il valore della cripto-attività sul quale deve essere applicata l’imposta sostitutiva «deve essere rilevato dalla piattaforma dell’exchange dove è avvenuto l’acquisto della stessa».

Nel caso in cui non fosse possibile rilevare il valore al 1° gennaio 2023 dalla piattaforma dove è stata originariamente acquistata la cripto-attività, la circolare stabilisce che «tale valore potrà essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziabili o da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle stesse».

L’imposta sostitutiva è dovuta solamente sulle plusvalenze che superano i 2mila euro.

Fonte: Il Sole 24ORE

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