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Aiuti Pac indebiti da restituire in 18 mesi

Restituzione pagamenti entro 18 mesi e riduzione aiuto rimodulata per domande tardive: dettagli su tempistiche e procedure.

Restituzione di pagamenti indebiti entro 18 mesi e rimodulazione della riduzione dell’aiuto nel caso di tardiva presentazione della domanda. Ma anche sanzioni per violazioni nel settore dell’ortofrutta, delle patate, olivicolo, vitivinicolo e dell’apicoltura. Sono le previsioni contenute nello schema di decreto approvato dal Consiglio dei ministri che modifica e integra il Dlgs 42/2023 che disciplina il meccanismo sanzionatorio per i beneficiari degli aiuti della Politica agricola comune (Pac). Lo scorso 1° gennaio è, infatti, entrata in vigore la nuova Pac che si fonda principalmente su tre regolamenti Ue: il regolamento 2021/2115, il regolamento n. 2021/2116 e, infine, il regolamento 2021/2117.

Tali regolamenti demandano agli Stati membri il compito di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per garantire l’efficace tutela degli interessi finanziari dell’Ue, anche attraverso l’irrogazione di sanzioni. La base normativa europea di riferimento del sistema sanzionatorio è, tra quelli prima citati, il regolamento 2116 a cui è stata data una prima attuazione con il Dlgs 42/2023. Lo schema di decreto approvato integra proprio quest’ultimo decreto e definisce le sanzioni applicabili per l’inosservanza di specifici obblighi in vari settori. Ad esempio, con riferimento al settore dell’apicoltura, si dispone il recupero degli aiuti erogati qualora i beneficiari non rispettino i vincoli di mantenimento e di identificazione; per il settore vino è sanzionato il mancato rispetto delle norme di ristrutturazione e di riconversione dei decreti. Sono previste sanzioni anche per le organizzazioni di produttori che violano obblighi unionali.

Circa le modalità operative, l’articolo 2 del Dlgs 42/2023 è modificato con la previsione che la restituzione del pagamento indebito sia richiesta al beneficiario entro diciotto mesi dall’accertamento delle irregolarità sanzionabili da parte dei soggetti delegati e degli enti preposti all’accertamento dell’indebito; restano esclusi dal recupero solo i casi in cui il costo per il recupero sono superiori all’importo da recuperare e quelli in cui quest’ultimo non supera i 100 euro. Il termine di pagamento concesso al beneficiario non può superare i 60 giorni. Gli interessi decorrono dalla scadenza del termine, ma nel caso sia dimostrata la malafede gli interessi decorrono dal percepimento dell’aiuto. Prevista, infine, anche la modifica dell’articolo 5 del Dlgs 42/2023 mediante l’introduzione del comma 4-bis che prevede, nel caso di richieste tardive di modifica della domanda, la riduzione esclusivamente in relazione all’aumento dell’entità o del pagamento rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini.

Fonte: Il Sole 24ORE

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