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Terzo settore, ampliata la platea dei beneficiari del contributo energia

Contributo energia al Terzo settore: più ampia la platea dei beneficiari per l’accesso alle nuove risorse ministeriali.

Contributo energia al Terzo settore: più ampia la platea dei beneficiari per l’accesso alle nuove risorse ministeriali. Con una comunicazione, il ministero del Lavoro e delle politiche sociali annuncia l’avvio della piattaforma, a decorrere dall’8 novembre scorso, per l’accesso al contributo caro energia ( articolo 8, comma 2, del Dl 144/2022). Le domande per il beneficio sono presentate esclusivamente con modalità telematiche, attraverso la piattaforma gestita da Invitalia Spa entro il 12 dicembre 2023.

Ambito soggettivo: la platea dei beneficiari

A livello soggettivo, il contributo straordinario previsto a sostegno dei maggiori oneri sostenuti nel 2022 per l’acquisto della componente energia e del gas naturale spetta, in base all’articolo 8, comma 2, del Dl 144/2022, a:

• enti del Terzo settore, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore;

• organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all ’articolo 54 del Dlgs 117/2017;

• Onlus iscritte alla relativa anagrafe.

Una platea di beneficiari più ampia rispetto al contributo energia di cui al comma 1 dello stesso articolo 8 le cui domande sono scadute il 21 agosto scorso. Quest’ultimo contributo, se da un lato, ricomprendeva anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti, dall’altro subordinava la spettanza del contributo al ricorrere di ulteriori presupposti. Vale a dire che l’attività svolta dai beneficiari rientrasse nei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità e in favore di anziani. Si tratta di finanziamenti che si distinguono rispetto al contributo energia Ets rispetto ai quali, come previsto in apposito decreto del ministero per la disabilità (https://disabilita.governo.it/it/avvisi-e-bandi/contributo-energia-al-via-l-incentivo-per-gli-enti-del-terzo-settore/ ), sono già stati individuati i soggetti destinatari che ammontano a quasi 1.500 divisi in base a:

• 544 enti ammessi al contributo in relazione alla quota di fondo pari a 120 milioni che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità (articolo 8, comma 1, Dl 144/22);

• 804 enti ammessi al contributo in relazione alla quota di fondo pari a 50 milioni che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone anziane ( articolo 3, comma 12, lettera a, Dl 176/2022)

• 123 Istituzioni pubbliche di assistenza (Ipab) ammesse al contributo in relazione alla quota di fondo pari a 5 milioni che erogano prestazioni sociosanitarie e socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziali per persone anziane ( articolo 1, comma 366, della legge 197/22).

A livello operativo, mentre per tali contributi il ministero della Disabilità ha già pubblicato l’elenco degli enti ammessi, per il contributo di cui al comma 2 dell’articolo 8, entro l’11 febbraio 2024, spetterà poi al Ministero del lavoro individuare gli enti ammessi al contributo, sulla base dell’elenco predisposto da Invitalia spa, secondo un ordine decrescente a partire dalla maggiore percentuale di incremento dei costi subito dall’ente, e dando priorità, a parità di percentuale, al maggiore importo del costo sostenuto.

Aspetti fiscali e divieto di cumulo

Per beneficiare del contributo energia, attenzione al divieto di cumulo. Gli enti beneficiari non debbono infatti aver già fruito del contributo previsto dal comma 1 dello stesso articolo 8, Dl 144/2022 le cui domande di accesso sono scadute lo scorso 21 agosto. La norma precisa infatti che i contributi, di cui ai commi 1 e 2, non sono cumulabili tra loro. A livello fiscale, tali risorse non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’Irap. Con la precisazione, tuttavia, che tali contributi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto (tenuto conto anche della non rilevanza ai fini Ires e Irap).

Fonte: Il Sole 24ORE

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