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Cedolare secca, dopo l’incremento la ritenuta al 21% diventa un acconto

L’ammontare della ritenuta operata dagli intermediari non cambia, con l’aumento assestato dalla legge di Bilancio 2024.

L’ammontare della ritenuta operata dagli intermediari non cambia, con l’aumento assestato dalla legge di Bilancio 2024. Resta al 21% e, in caso di aumento dell’aliquota al 26%, sarà considerata un acconto. Il Ddl depositato al Senato, all’articolo 18, non disciplina soltanto l’aumento della tassazione sulle locazioni brevi, ma interviene anche sul tema delle ritenute, per rendere compatibile il sistema con le nuove regole.

Attualmente, con la cedolare secca al 21%, è previsto che «i soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare», quando incassano i canoni o i corrispettivi dei contratti di locazione breve, operano come sostituti di imposta e incassano «una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento».

Questo passaggio ha generato una lunga controversia tra Fisco italiano e intermediari. Sul punto il Ddl opera alcuni chiarimenti. Al di là di questi, però, va detto che attualmente la ritenuta al 21% copre l’intero ammontare della cedolare. La nuova norma prevede un passaggio al 26% «per i casi di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta». Quindi, chi affitta più di un appartamento (fino a un massimo di quattro, altrimenti viene considerato impresa) vedrà questi canoni tassati interamente al 26 per cento. La ritenuta, allora, lascia una parte di questi versamenti scoperta.

La relazione al Ddl spiega la soluzione individuata dalla manovra: «Al fine di evitare ulteriori adempimenti in capo ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici – si legge -, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta prevista dal comma 5 del citato articolo 4 viene mantenuta al 21 per cento, prevedendo, nel contempo, che, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta, detta ritenuta operi a titolo d’acconto». Quindi, in caso di tassazione al 26%, la ritenuta non chiude i versamenti ma diventa un acconto.

Fonte: Il Sole 24Ore

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