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PNRR, per perdere il finanziamento “basta un secondo”

La sentenza 15508/2023 del Tar Lazio fornisce orientamenti chiari per interpretare i termini nei finanziamenti PNRR e gare pubbliche.

Con la sentenza 5508/2023 il Tar Lazio ha indicato una vera e propria bussola per la corretta interpretazione dei termini, al secondo, identificati nell’ambito di avvisi di finanziamento PNRR e più genericamente in gare e concorsi pubblici.

La questione interpretativa posta all’esame del Tar, e su cui si incentrata l’intera controversia (ricorso e motivi aggiunti), era se la domanda di partecipazione presentata dal Ente coinvolto mediante pec alle ore 12.00.32 (ricevuta di invio; 12.00.33 – ricevuta di accettazione; 12.00.35 – ricevuta di consegna) per l’accesso alle agevolazioni del PNRR, era da ritenersi tempestiva a fronte della previsione contenuta nell’avviso pubblico secondo cui le domande di accesso alle agevolazioni potevano essere presentate a mezzo pec fino alle ore 12.00. Si trattava quindi di stabilire se l’invio di una pec solo alcuni secondi dopo rispetto allo scoccare delle ore 12:00 era da considerarsi comunque ‘tempestivo’.

Secondo la difesa del ricorrente l’avviso pubblico, nel prevedere che il termine era fissato alle 12:00, dava a ben vedere rilevanza, oltreché ovviamente all’ora, ai soli minuti, con conseguente irrilevanza dei successivi secondi: in definitiva se avesse voluto escludere tale esito interpretativo, avrebbe dovuto prevedere quale termine finale quello delle ore 12, 0 minuti, 0 secondi, ossia 12:00:00. Ma questa lettura, per quanto suggestiva, non ha convinto il giudice amministrativo.

Il Tar ha innanzitutto premesso che nell’indicazione di un termine finale, sia esso espresso facendo riferimento all’anno, al mese, al giorno, all’ora, o a qualunque altra frazione del tempo, lo stesso si considera generalmente decorso con il suo compimento o esaurimento. È necessario dunque interrogarsi su quale sia il momento che segna ineluttabilmente il compimento di un termine. L’art. 2963 c.c., pur dedicato al calcolo dei termini con riferimento all’istituto della prescrizione, evoca la comune e generale percezione di ciò che determina il compimento di un termine: “la prescrizione si verifica con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale”. In altre parole, ogni termine ha un istante finale, decorso il quale il termine è senz’altro maturato.

Nella vicenda secondo il Tar occorre dunque individuare qual è l’ultimo istante di un termine fissato alle 12:00.
Ebbene, limitando l’analisi ai secondi, l’ultimo istante è il compimento del sessantesimo secondo successivo allo scoccare delle 11.59: infatti, essendo un minuto composto da sessanta secondi, le ore 12:00 scoccano quando sono interamente trascorsi i sessanta secondi che separano il minuto precedente dall’altro; i successivi secondi, invece, appartengono già a una diversa finestra temporale, che è quella che concorre a formare il minuto che segue.
In altri termini, così come è pacifico che l’ultimo istante del giorno coincide con il compimento del sessantesimo secondo successivo alle ore 23:59, nel senso che decorsi i sessanta secondi dallo scoccare del minuto 59, i successivi secondi (dal sessantunesimo in poi) appartengono già al nuovo giorno e concorrono al compimento (esaurimento, maturazione) del primo minuto del giorno successivo a quello preso a riferimento; parimenti non può dubitarsi che il minuto “zero” di una qualsiasi ora (nella vicenda le ore 12:00) è composto dai precedenti sessanta secondi e dunque, se indicato quale termine finale, rinviene il suo ultimo istante nel sessantesimo secondo successivo al minuto “59” che lo precede.

Ferme queste basi – ha evidenziato il Tar – risulta fondamentale chiedersi se faccia veramente differenza indicare che il termine scade alle “12”, alle “12:00”, oppure ancora alle “12:00:00”. E la risposta è coerentemente negativa.
Dal punto di vista matematico si tratta di valori assolutamente identici, perché la mancata indicazione delle frazioni successive all’unità di misura presa a riferimento significa che la successiva sottomisura è pari a zero.
A ben vedere, ragionando diversamente, si dovrebbe per paradosso ritenere che, indicando quale termine finale semplicemente le “12” e non le “12:00”, senza cioè nulla indicare quanto ai minuti, il termine non sarebbe ancora decorso fintantoché non siano scoccate le “13”. Ma così ovviamente non può essere.
Per tutto questo siccome i secondi successivi al maturare del termine segnano inequivocabilmente il segmento temporale della tardività, anche il principio del favor partecipationis – che impone all’amministrazione di scegliere sempre, tra le diverse opzioni ermeneutiche possibili, quella che consente il massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale tra più soggetti interessati – non può essere utilmente richiamato. In casi come quello in vicenda non vi è infatti alcuna ambiguità interpretativa da dipanare: soltanto un ritardo di pochi secondi (semmai) da tollerare. E tale ricostruzione è conforme ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento; nonché a quelli di parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità di matrice comunitaria.

Fonte: Il Sole 24Ore

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