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L’obbligo di polizza catastrofi non vale per i beni in leasing

L’obbligo di assicurazione dei rischi catastrofali arriverà per le imprese dal 2025. È rimasto anche nel Ddl di Bilancio inviato alle Camere.

L’obbligo di assicurazione dei rischi catastrofali arriverà per le imprese dal 2025. È rimasto anche nella versione del Ddl di Bilancio inviata alle Camere. E sono pure rimaste le criticità di stesura evidenziate dalle bozze precedenti. In fase applicativa andranno quindi superati vari problemi.

La misura, attesa da anni a causa del cambiamento climatico, arriva solo oggi, sulla spinta delle terribili alluvioni e grandinate dei mesi scorsi. I rischi saranno coperti in partenariato pubblico/privato: l’impegno di copertura del mercato assicurativo privato è sorretto dalla Sace , come riassicuratore di ultima istanza, per il 50% degli indennizzi, entro i 5 miliardi di euro.

Rischi di questo tipo richiedono una larghissima mutualizzazione e così l’obbligo assicurativo riguarda una vasta platea. Ma resta la difficile sostenibilità tecnica di garanzie che negli ultimi anni, hanno avuto andamenti terribilmente peggiorati e tali da indurre il mercato a interrogarsi se e come continuare ad operare in quei settori e/o in date aree territoriali .

Il Ddl di Bilancio non riguarda le famiglie, ma le sole imprese italiane o estere con stabile organizzazione in Italia, escluse quelle agricole (coperte dal Fondo istituito dall’articolo 1, comma 515 della legge di Bilancio 2021). L’impatto non sarà trascurabile per le imprese più piccole, notoriamente poco assicurate.

La norma riguarda i danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali di proprietà dell’assicurato (quindi, pare, non in leasing o locazione). Ciò fa ritenere che se i beni fossero dati in uso da un soggetto non imprenditore, la copertura sarebbe facoltativa.

Gli eventi da coprire sono sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, non invece altri fenomeni catastrofali potenzialmente equivalente, come eruzioni, uragani, mareggiate e, non ultime, le grandinate.

Nessuna indicazione è data dal Ddl sul tipo di danno indennizzabile, il che pone dubbi sul fatto che la copertura debba riguardare non solo danni materiali ma ogni tipo di pregiudizio (anche riflesso, quale la business interruption). Per non limitare la protezione sociale, eventuali clausole di scoperto e di franchigia non potranno superare il 15% del danno; una più dettagliata definizione o revisione dei requisiti minimi delle polizze potrà essere stabilita dal ministero delle Imprese con suoi Dm attuativi.

Per le imprese non assicurate, il Ddl (articolo 24, comma 2) prevede, in termini francamente generici, conseguenze sull’«assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali».

Non trascurabili appaiono gli impatti sulle compagnie assicurative: potranno «offrire» la copertura «sia assumendo direttamente l’intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile (registrata presso la Consap e approvato dall’Ivass, che ne valuterà la stabilità, ndr) mediante una pluralità di imprese». Ma non è un’offerta “libera”: c’è un vero e proprio obbligo a contrarre a carico delle assicurazioni, di problematica applicazione e incerta formulazione testuale, che richiama in parte quello della Rc auto, specie su violazione ed elusione, sanzionabili dall’Ivass da 200mila euro a un milione. Le compagnie potranno non assicurare «le imprese i cui beni immobili risultano gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione». Formula che si presta a varie letture e potrebbe imporre difficili verifiche precontrattuali o condizionare la liquidazione negandola in caso di perdurante irregolarità amministrativa.

Gli approfondimenti

L’obbligo a contrarre e il ramo

A fianco dell’obbligo, per chi svolga attività di impresa, di assicurarsi dai rischi catastrofali, l ’articolo 24 del Ddl di Bilancio 2024 introduce, in modo non ordinato e quasi nascosto, l’obbligo a contrarre polizze su tali rischi, per le compagnie assicurative. Un po’ come quello sulla Rc auto, dove però riguarda le compagnie che operano nel ramo 10, su cui per legge c’è già l’obbligo a contrarre. Il ramo degli eventi catastrofali è l’8, dove manca una norma sull’obbligo. Così le compagnie del ramo dovranno dotarsi di un prodotto conforme al Ddl anche se operano in un ramo di per sé non soggetto a obbligo

I dubbi su date ed elusione

Nel Ddl manca un termine entro cui le compagnie dovranno conformare i propri processi e prodotti, cosa non facile perché oggi sono abituate a selezionare i clienti mentre ora avranno l’obbligo a contrarre. Difficile poi comprendere quando l’obbligo possa dirsi eluso: manca, nel Ddl, una regola analoga a quella della Rc auto, che fissa quando una tariffa è considerata tanto alta da essere elusiva. Nel Ddl l’unico riferimento è il necessario rispetto del rapporto di proporzionalità del premio al livello di rischio. Parametro davvero labile e difficile da misurare in concreto

Il mercato

Il rapporto Ivass 2023 sui rischi da catastrofi naturali e di sostenibilità segnala che l’impatto dei rischi climatici sul portafoglio assicurativo è già non trascurabile. E il mercato attende nei prossimi anni più perdite per l’intensificarsi di frequenza e impatti delle catastrofi. Oggi le imprese danni che coprono rischi climatici sono 51 e stanno prudenzialmente valutando impatti di tali rischi e capitale necessario (se non, in taluni casi, la possibilità di non coprirli integralmente). Ora l’obbligo a contrarre pone nuovi problemi di equilibrio e sostenibilità. Sarà da vedere se il sostegno Sace potrà bastare

L’intervento Sace

Con i rischi catastrofali (poco frequenti – e ora nemmeno sempre – ma ad alta intensità di danno), la capacità assuntiva delle assicurazioni potrà finire sotto grande pressione, compromettendo a volte la sostenibilità economico-finanziaria nel medio-lungo periodo. E le norme di vigilanza prudenziale Solvency 2 imporranno un ulteriore rafforzamento dei requisiti patrimoniali di solvibilità.

L’intervento della Sace appare una riassicurazione di tipo proporzionale limitato dal massimale di spesa (per contenere la spesa pubblica), in linea con le proposte formulate nei tavoli tecnici Ivass e Ania

Fonte: Il Sole 24Ore

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