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Bollo sulle fatture elettroniche del terzo trimestre: ultime ore per modificare l’elenco B

Scade martedì 31 ottobre il termine per determinare l’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche del terzo trimestre 2023

Scade martedì 31 ottobre il termine per determinare l’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche del terzo trimestre 2023 (articolo 6 del Dm 17 giugno 2014). L’accesso al portale “fatture e corrispettivi” consente ai contribuenti, anche tramite intermediario delegato, di prendere visione dell’elenco A) che contiene l’indicazione delle fatture emesse, assoggettate al bollo e non modificabili, nonché dell’elenco B), che riporta la lista delle fatture elettroniche prive dell’indicazione dell’assolvimento dell’imposta nel tracciato, per le quali la stessa risulterebbe dovuta.

Se il contribuente condivide l’elaborazione proposta nei due elenchi, conferma ed effettua il versamento dell’imposta anche indicando il proprio Iban.

Le integrazioni all’elenco B)

L’elenco B) è però integrabile e modificabile in considerazione della ritenuta applicabilità o meno dell’imposta alle singole fatture emesse. La modifica riguarda non solo l’eliminazione di fatture presenti, per le quali l’imposta viene reputata non dovuta, ma anche l’aggiunta di fatture che non sono presenti in alcuno dei due elenchi A) e B).

Gli elenchi trimestrali vengono alimentati in base alle consegne del Sistema di Interscambio: una fattura datata e trasmessa il 30 ottobre, con consegna attestata nella ricevuta il 2 novembre, ai fini del bollo, sarà tra le fatture relative al quarto trimestre. Per trovarsi ed essere aggiunta nell’elenco B), le fatture elettroniche devono avere specifici requisiti:
O essere state trasmesse al SdI ed elaborate senza scarto;
O essere state emesse dal contribuente in qualità di cedente/prestatore o in qualità di cessionario/committente se autofatture;
O riferirsi al trimestre (e non al trimestre precedente o successivo in ragione della consegna);
O il campo “Natura” valorizzato con uno dei codici N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva), N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva) e N4 (operazioni esenti Iva);
O
 l’ammontare degli importi con i codici natura di cui sopra in ciascuna fattura deve essere maggiore di 77,47 euro; non risultare codificata l’inapplicabilità dell’imposta in base a specifica previsione normativa (ad esempio codice NB2 Terzo settore o RF7 regime fiscale editoria).

I passaggi successivi

Esperito il controllo e l’adeguamento dell’elenco B) il contribuente, nei 15 giorni successivi al 31 ottobre, riceverà comunicazione dall’agenzia delle Entrate dell’esatto importo dovuto per effettuare il versamento entro il 30 novembre (F24 codice tributo 2523 per il terzo trimestre).

Per i primi due trimestri il cui versamento è slittato al 30 novembre per l’importo dovuto complessivamente non superiore a 5.000 euro, i codici da usare sono il 2521 e il 2522 come conferma la guida aggiornata pubblicata il 27 ottobre sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Fonte: Il Sole 24Ore

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