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Affrancamento ed emersione: cripto con termini da allineare

L'emersione di cripto-attività fino al 2021 crea incertezze sul loro valore nel 2023 e sulle relative plusvalenze fiscali.

L’emersione delle cripto-attività detenute entro il 31 dicembre 2021 e dei redditi realizzati disciplinata dall’articolo 1, commi 138-142, della Legge 197/2022 (Legge di bilancio 2023) presenta ancora dubbi sul coordinamento con l’affrancamento del valore delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2023 agli effetti delle plusvalenze di cui alla nuova lettera c-sexies del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir.

Secondo la circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023, nonostante tale previsione non si ritrovi nel dettato normativo, la rideterminazione del valore delle cripto attività al 1° gennaio ’23 è possibile solamente per i «soggetti che non hanno violato gli obblighi di monitoraggio di cui all’articolo 4 del dl n. 167 del 1990». Se ciò riguardasse anche le violazioni degli obblighi di monitoraggio commesse in periodi antecedenti al 2022, la procedura di emersione sarebbe de facto condizione di procedibilità dell’affrancamento (sempre che l’Agenzia non ritenga che neppure la procedura di emersione sia in grado di riabilitare i contribuenti ai fini dell’affrancamento) e dovrebbe perfezionarsi anteriormente alla stessa. Poiché (articolo 8 del Provv. 7 agosto ’23), il perfezionamento della procedura di emersione avviene con l’invio del modello, con allegata la relazione di accompagnamento, la documentazione probatoria e la quietanza di avvenuto pagamento degli importi dovuti a mezzo F24, il tutto dovrebbe avvenire prima del versamento dell’imposta sostitutiva del 14% ovvero (in caso di rateizzazione) della prima delle tre rate annuali di pari importo. Sarebbe pertanto opportuna un’ulteriore estensione del termine per l’affrancamento delle cripto-attività, oggi fissato al 15 novembre (Dl 32/2023; il termine originario era il 30 settembre), al fine di allinearlo al termine del 30 novembre previsto per l’emersione.

Un aspetto non risolto dalla circolare 30/E è se qualsiasi violazione degli obblighi di monitoraggio possa pregiudicare la procedura di affrancamento. Fino al periodo di imposta 2022, oggetto di monitoraggio fiscale erano infatti solamente le cripto-valute (Tar Lazio, 1077/2020). L’emersione dovrebbe pertanto interessare unicamente le cripto-valute, come indicato al Par. 3.3 del Provv. 7 agosto ’23. Dovrebbe quindi essere chiarito se le violazioni degli obblighi di monitoraggio relativi alle cripto-valute possano pregiudicare l’affrancamento anche di diverse cripto-attività.

Ulteriore aspetto che andrebbe risolto è il coordinamento tra le due tipologie di emersione, quella relativa agli obblighi di monitoraggio (con sostitutiva dello 0,5%) e quella relativa ai redditi derivanti da cripto-attività (con sostitutiva del 3,5%), entrambi per i periodi ancora accertabili fino al periodo 2021. Il Par. 3.3 del Provv. 7 agosto 2023 limita infatti la regolarizzazione degli obblighi di monitoraggio alle sole cripto-valute (uniche cripto-attività da indicare nel Quadro RW fino al periodo 2022, prima delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2023), mentre il successivo Par. 3.4 consente di regolarizzare mediante sostitutiva del 3,5% l’omessa dichiarazione dei «redditi derivanti da cripto-attività, incluse le cripto-valute». Sembrerebbe pertanto che la regolarizzazione dei redditi da cripto-attività non sia confinata alle cripto-valute e possa essere attuata anche in assenza di violazione degli obblighi di monitoraggio e a prescindere dalla regolarizzazione. Tale interpretazione sembrerebbe confermata dal modello per l’istanza di regolarizzazione nel quale la Sezione III relativa alla sostitutiva del 3,5% per i redditi non dichiarati su cripto-attività (comprese le cripto-valute) è trattata separatamente dalla sezione IV relativa alla sanzione dello 0,5% sulle violazioni del monitoraggio fiscale delle cripto-valute. Per le cripto-valute vi sono tuttavia dubbi in quanto, secondo Circolare 30/E (cfr. Par. 4), la regolarizzazione degli obblighi di monitoraggio non sembrerebbe prescindere dalla regolarizzazione dei relativi redditi. La Circolare 30/E ha inoltre fornito interessanti indicazioni sui redditi relativi a cripto-attività (comprese le cripto-valute) oggetto di possibile regolarizzazione, nel cui ambito sembrerebbe ricompreso qualsiasi reddito relativo alle cripto-attività inquadrabile nell’articolo 67, comma 1, lettere da c-ter) a c-quinquies), e dell’articolo 44, comma 1, lettera h), del Tuir (cfr. Par. 4 della Circolare 30/E), come nel caso dei security token o degli utility token o qualora le cripto-attività costituiscano il sottostante di un contratto derivato, come nei contract for difference o future o per le remunerazioni in cripto-attività (generalmente cripto-valute) previste in caso di stacking. Anche per le cripto-valute, la regolarizzazione dovrebbe pertanto interessare tutti i redditi e non solamente quelli relativi alle operazioni in valuta estera ex articolo 67, comma 1, lettera c-ter), e comma 1-ter, Tuir, disposizioni dall’Agenzia ritenute applicabili alle cripto-valute nel regime previgente (cfr. Risoluzione n. 72/E del 2016, Par. n. 2.1).

Fonte: Il Sole 24Ore

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