Sarà sufficiente un’unica delega all’intermediario abilitato per accedere, per conto del cliente, a tutti i servizi resi disponibili dall’agenzia delle Entrate e dall’agenzia delle Entrate-Riscossione. È quanto prevede l’articolo 21 della bozza di decreto legislativo attuativo della riforma fiscale approvato dal Consiglio dei ministri (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri), venendo incontro alle esigenze di razionalizzazione e semplificazione espresse dai professionisti. Ad oggi, infatti, per ogni attività occorre farsi rilasciare dal cliente una delega ad hoc, con notevole perdita di tempo. L’unica semplificazione è prevista all’articolo 3, comma 6-bis, del Dpr 322/1998 e consente all’intermediario abilitato di acquisire l’incarico dal contribuente o dal sostituto d’imposta per la trasmissione in via telematica di più dichiarazioni e comunicazioni, cumulativamente sino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salvo revoca.
L’ipotesi ora prevista è assai più ampia perché riguarda teoricamente tutti i servizi resi ai contribuenti dall’agenzia delle Entrate e dall’agenzia delle Entrate-Riscossione, che andranno però analiticamente individuati nel «modello unico» di delega, secondo quanto sarà previsto da un provvedimento direttoriale di attuazione da emanarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
La nuova «delega unica» scadrà il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è conferita, salvo revoca anticipata, mentre l’eventuale rinuncia da parte dell’intermediario potrà essere comunicata esclusivamente in via telematica.
I vantaggi che ci si attende dalla nuova procedura sono indicati dalla stessa relazione alla bozza di decreto, secondo la quale la norma:
uniforma la procedura di conferimento della delega: con un’unica operazione sarà, infatti, possibile per i contribuenti delegare l’utilizzo di uno o più servizi messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate e dall’agenzia delle Entrate-Riscossione;
semplifica il lavoro dei professionisti, fissando un termine unico di scadenza per l’utilizzo, da parte degli stessi e nell’interesse del contribuente, dei servizi da quest’ultimo delegati (come detto, il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la delega è conferita), salvo revoca espressa;
prevede la necessità che il delegante individui puntualmente i servizi per i quali intende conferire la delega, al fine di garantire la piena consapevolezza del contribuente in merito alle scelte effettuate.
Fonte: Il Sole 24Ore