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Società fiduciarie, al registro imprese solo i mandati di tipo romanistico

Il manuale di Unioncamere richiede alle società fiduciarie di comunicare i mandati fiduciari, cambiando il modo di registrare tali istituti.

Scuotono il mondo delle società fiduciarie gli innumerevoli riferimenti al mandato fiduciario che sono contenuti nel manuale operativo diffuso da Unioncamere, recante le istruzioni per l’invio telematico delle comunicazioni al registro Imprese al fine di popolare il registro dei Titolari effettivi: infatti, secondo il manuale, il «mandato fiduciario, se collegato a società fiduciarie», è «istituto che deve essere iscritto nella nuova e apposita sezione speciale del registro delle imprese» e «l’obbligo della comunicazione dei mandati fiduciari stipulati con società fiduciarie» grava sulle fiduciarie stesse.

La base giuridica di questa conclusione è indicata nel decreto Mimit del 12 aprile 2023 (recante approvazione delle specifiche tecniche del modulo informatico da utilizzare per comunicare al registro Imprese i dati del titolare effettivo), nel quale, per il vero, ai mandati fiduciari si accenna solo nelle premesse, nel contesto dell’elenco delle fonti normative che supportano il decreto stesso; e, ancor prima, la combinazione tra:

l’articolo 31, comma 10, della direttiva Ue 849 del 2015 (la quarta direttiva antiriciclaggio), che ha imposto agli Stati membri di dichiarare quali fossero, nel proprio ordinamento interno, gli «istituti giuridici» qualificabili come «affini» ai trust;

la risposta dell’Italia (pubblicata nella Gazzetta Ue del 24 ottobre 2019) che ha individuato come affini i mandati fiduciari e i vincoli di destinazione;

la presa d’atto delle risposte dei singoli Stati, da parte della Commissione Ue (n. 2019/C – 360/05, recante «Elenco dei trust e degli istituti giuridici affini disciplinati ai sensi del diritto degli Stati membri»).

In cima a tutto vi sarebbe infine il decreto del 16 gennaio 1995 del ministro dell’Industria, il quale, sempre secondo le premesse del decreto Mimit del 12 aprile 2023, individua il mandato fiduciario come «l’esclusivo istituto di conferimento di incarico da fiduciante a società fiduciaria». Ora, se è vero che le fiduciarie per lo più operano ricevendo un mandato, vi sono da compiere almeno due osservazioni:

da un lato, non è sempre così, in quanto, quando si tratta del coinvolgimento di una fiduciaria in un trust, la fiduciaria opera ricevendo non un mandato ma accettando di svolgere l’ufficio di trustee;

dall’altro, quando le fiduciarie operano sulla base di un mandato fiduciario, si tratta essenzialmente di un mandato cosiddetto germanistico.

Detto in sintesi, il mandato fiduciario germanistico è quello che attribuisce alla fiduciaria la mera intestazione di un bene, rimanendo la proprietà sostanziale del bene in capo al fiduciante; oppure, ancor meno, è il mandato con il quale la fiduciaria amministra beni altrui, senza intestarseli.

Questo mandato si distingue dunque nettamente dal mandato fiduciario cosiddetto romanistico, con il quale il fiduciante trasferisce al fiduciario la proprietà sostanziale di un bene affinchè il mandatario poi svolga una data attività inerente a quel bene.

Nel mandato germanistico, il fiduciario non ha alcuna operatività, se non quella di eseguire solamente gli ordini che il fiduciante gli impartisce; nel mandato romanistico, al mandatario può essere attribuita una discrezionalità anche amplissima.

Ora, quando il manuale Unioncamere prende in considerazione i mandati fiduciari e il relativo obbligo delle società fiduciarie, appare evidente che il riferimento debba essere solo a quei pochissimi casi in cui il mandato attribuito alla fiduciaria abbia le caratteristiche di una fiducia romanistica.

Se ne trova conferma nel manuale stesso, ove si descrive il mandato fiduciario come «un istituto giuridico affine al trust in quanto determina “…effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi» essendo questi ultimi caratterizzati dalla «destinazione dei beni» vincolati in trust «ad uno scopo» sotto il «controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell’interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine».

Fonte: Il Sole 24Ore

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