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Patent box nello stesso alveo dei bonus Ricerca e sviluppo e innovazione

Il nuovo patent box consente la deduzione del 110% dei costi per attività intangibili, simile al credito d'imposta per ricerca e innovazione.

Il nuovo patent box, essendo configurato come un’agevolazione da costi, che consente di dedurre il 110% dei costi sostenuti per determinate attività rilevanti afferenti ad alcuni intangible dell’impresa, si colloca sulla scia, quanto ai presupposti oggettivi, del credito d’imposta per ricerca, sviluppo, innovazione e design. Questo significa che l’impresa tendenzialmente potrà sfruttare ai fini del patent box i costi che potrebbe aver agevolato ai fini della ricerca, sviluppo e innovazione secondo i dettami della legge 160/2019. Ma comporta tuttavia che nell’ambito delle attività rilevanti ai fini della ricerca e sviluppo e dell’innovazione occorrerà fare riferimento ai requisiti stabiliti rispettivamente dal Manuale di Frascati (per la prima) e dal Manuale di Oslo (per la seconda). Questo aspetto risulta chiaro dall’impostazione normativa ma anche dai primi commenti.

La norma agevolativa del nuovo patent box (articolo 6 del Dl 146/2021) fa riferimento, per stabilire la superdeduzione al 110%, ai costi di ricerca e sviluppo in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli (comma 3). Ma una migliore definizione dei beni immateriali agevolabili e delle attività rilevanti la si ritrova nel provvedimento delle Entrate 15 febbraio 2022 n. 48243. In particolare, per le attività rilevanti che poi aiutano a definire meglio il presupposto oggettivo e la portata pratica dell’agevolazione (ovvero cosa ci rientri) si deve guardare all’articolo 3, che stabilisce come attività rilevanti (in base al Dm Mise del 26 maggio 2020):

a) quelle classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale;

b) quelle classificabili come innovazione tecnologica;

c) quelle classificabili come design e ideazione estetica;

d) quelle di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.

Il decreto in questione è quello relativo ai crediti d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, di design e ideazione estetica. Ecco, dunque, che la traccia dell’agevolazione da nuovo patent box è intimamente legata a quella della R&S&I. Ora per ciò che concerne la ricerca e sviluppo (articolo 2) il riferimento è esplicito al Manuale di Frascati del 2015, mentre per l’innovazione tecnologica (articolo 3) è al Manuale di Oslo del 2018. Questo serve a chiarire, ove non lo fosse, che nell’ambito dei crediti di imposta per ricerca e sviluppo esiste uno spartiacque fra la vecchia norma (articolo 3 del Dl 145/2013) e quella nuova del bonus ricerca sviluppo e innovazione di cui all’articolo 1, commi 198-209 della legge 160/2019. Nel senso che per la vecchia ricerca e sviluppo il ricorso al Manuale di Frascati è stato introdotto, in via interpretativa, dall’Agenzia ex post e ha determinato un enorme contenzioso con vicende alterne che spesso ha dato ragione al contribuente, in quanto il panorama non era ben chiaro fin dall’inizio e le regole sono cambiate in corsa. Ma per la nuova ricerca e sviluppo a partire dal 2020 i riferimenti al Manuale di Frascati e di Oslo sono ormai chiari e inequivocabili. Il che comporta che anche per il nuovo patent box le attività rilevanti siano in linea con i dettami di Frascati e quelle di innovazione con i dettami di Oslo. L’interpretazione sembra pacifica per le Entrate ma anche in dottrina. Quindi il primo ragionamento per beneficiare del patent box è se le attività svolte rientrino in quei canoni per ciò che concerne la R&S o l’innovazione. Poi verrà tutto il resto, compresa la penalty protection garantita dal possesso della documentazione. Non è chiaro poi cosa il futuro riserverà. Infatti per agevolazioni che si sostanziano in variazioni in diminuzione esiste la tematica per cui in chiave global minimum tax esse potrebbero determinare dei cosiddetti Nqrtc (non qualified refundable tax credit) che possono portare a spiacevoli sorprese nell’ambito dell’aliquota minima del 15%. Si vedrà nella delega come ciò verrà affrontato.

Fonte: Il Sole 24Ore

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