Cerca
Close this search box.

Non rileva ai fini Irap l’utile sulle quote iscritte con il patrimonio netto

I dividendi da partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto non impattano sulla base imponibile Irap per società finanziarie.

I dividendi relativi a partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto sono irrilevanti ai fini della determinazione della base imponibile Irap delle società finanziarie. Lo ha stabilito la Cgt Lombardia con la sentenza n. 2930/9/2023 (presidente Catania, relatore Gentili).

Il caso traeva origine dalla impugnazione da parte di una società finanziaria del silenzio rifiuto opposto dall’ufficio in relazione ad una istanza di rimborso dell’Irap. La società sosteneva che l’articolo 6 del Dlgs 446/1997 (determinazione dell’Irap per le società finanziarie) fosse inapplicabile dal momento che tale norma riguarda solo gli importi iscritti a titolo di dividendo nella voce 70 CE (inclusa nel margine di intermediazione) e non invece quelli relativi a partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto contabilizzati alla voce 220 del conto economico (esclusa dal margine di intermediazione). Il ricorso veniva accolto e la sentenza impugnata.

Secondo l’ufficio la società aveva adottato il metodo di contabilizzazione del costo storico con conseguente iscrizione dei dividendi incassati nella voce 70 del conto economico e che, in ogni caso, sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 12/2022 sarebbero stati rilevanti ai fini Irap (nella misura del 50%) anche i dividendi contabilizzati con l’equity method.

I giudici lombardi hanno respinto l’appello. In primis, la Corte ha affermato che dalle motivazioni della sentenza della Consulta n. 12 non si può dedurre che l’articolo 6 sia applicabile a tutti i dividendi, inclusi quelli valutati con l’equity method, ma solo a quelli «valorizzati con un metodo diverso dal patrimonio netto». Al riguardo, i giudici costituzionali partono dalla lettura della circolare di Banca d’Italia n. 262/2005 (richiamata dall’articolo 6), in base alla quale nella voce 70 del conto economico figurano i dividendi relativi ad azioni o quote detenute in portafoglio diverse da quelle valutate in base al metodo del patrimonio netto. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall’ufficio, per la Consulta non tutti i dividendi transitano nel conto economico e quindi non tutti concorrono alla determinazione della voce 120 concernente il margine di intermediazione e, per l’effetto, della base imponibile dell’Irap.

In particolare, se sono valutati col metodo del costo, i dividendi confluiscono nella voce 70, concorrendo così alla formazione del margine di intermediazione e, quindi, alla formazione del valore della produzione netta Irap; diversamente invece nel caso di valutazione col metodo del patrimonio netto.

Nel caso di specie, la società aveva erroneamente contabilizzato al costo una partecipazione che invece, sulla base dello Ias 28, andava iscritta in base all’equity method, provvedendo però alla successiva rettifica. Pertanto, i dividendi non erano stati rilevati nel patrimonio netto o nell’Oci (conto economico complessivo) ma nella voce 220 esclusa dal margine di intermediazione, risultando irrilevanti ai fini Irap, dal momento che non rientravano nel meccanismo del recapture (articolo 2, comma 2, Dm 8 giugno 2021).

Fonte: Il Sole 24Ore

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator