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Ricerca e sviluppo, sanatoria prorogata al 30 giugno 2024

Le imprese otterranno più tempo per aderire alla sanatoria del credito d'imposta ricerca e sviluppo, con scadenza spostata al 30 giugno 2024.

Le istanze del mondo imprenditoriale sono state accolte. L’articolo 5 della bozza di Dl Anticipi – approvato in Consiglio dei ministri insieme alla manovra – posticipa dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine per presentare l’istanza di adesione alla sanatoria 2015-2019 sul credito d’imposta ricerca e sviluppo, ai sensi dell’articolo 5, commi da 7 a 12, Dl 21 ottobre 2021, n. 146 e successive modifiche. Contemporaneamente sono esplicitamente prorogati i termini di accertamento per gli anni 2016 2017.

In tal modo, le imprese potranno decidere, con migliore consapevolezza, se aderire o meno alla sanatoria, valutandone i vantaggi e i rischi, anche tenendo conto:

1delle linee guida che devono essere emesse dal ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) entro il 31 dicembre 2023;

2 ) della certificazione prevista dall’articolo 23, commi 2-8, Dl 73/2022 e successive modifiche, il cui Dpcm di attuazione non è ancora stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale»;

3della sentenza della Cassazione – sezioni Unite (udienza del 12 settembre 2023) sulla distinzione tra credito non spettante e credito inesistente;

4) della riforma fiscale che interverrà sulla distinzione di cui al punto precedente.

In conseguenza del posticipo dell’istanza, i termini per il riversamento del credito d’imposta sono rinviati di un anno, essendo fissati ora al 16 dicembre 2024 (rispetto al precedente 31 dicembre 2023), ovvero, in caso di rateizzazione, al 16 dicembre 2024, 2025 e 2026, con aggiunta in tal caso degli interessi legali sulla seconda e terza rata, decorrenti dal 17 dicembre 2024.

Si deve notare che la dilatazione del termine per aderire la sanatoria rende necessarie altre modifiche ai commi 9 e 12 dell’articolo 5 del Dl 146/2021, vale a dire:

– l’emissione di nuovi provvedimenti del direttore dell’agenzia delle Entrate per ridefinire il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura;

– in deroga all’articolo 3, comma 3, della legge 212/2000 (Statuto del contribuente), la proroga di un anno del termine di decadenza per l’emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, con riferimento ai crediti d’imposta utilizzati negli anni 2016 e 2017.

In breve, si ricorda che le imprese interessate dal riversamento spontaneo del credito, senza interessi e sanzioni, sono quelle che:

– hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta,

– dal 2017 hanno svolto attività di ricerca e sviluppo su commessa estera in modo non conforme all’interpretazione autentica di cui all’articolo 1, comma 72, della legge 145/2018,

– hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità,

– hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.

L’accesso alla procedura è escluso in presenza di determinate situazioni, tra le quali la condotta fraudolenta, le fattispecie simulate e la mancanza di documentazione.

Fonte: Il Sole 24Ore

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