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L’Iva ritenuta indetraibile dal Fisco è un costo accessorio e deducibile

In due recenti sentenze (Milano e Roma), le Cgt hanno confermato la deducibilità dell'IVA indetraibile per Ires e Irap.

Con due sentenze depositate a distanza di pochi giorni l’una dall’altra, le Cgt di Milano (n. 3061/13/23 dell’11 settembre) e di Roma (n. 11270/26/23 del 22 settembre) hanno riconosciuto espressamente la deducibilità, ai fini Ires e ai fini Irap, dell’Iva ritenuta indetraibile.

Entrambi i giudizi traevano origine da una verifica fiscale avviata in relazione a operazioni commerciali ritenute «soggettivamente inesistenti». All’esito della verifica l’agenzia delle Entrate e le società contribuenti avevano sottoscritto un atto di adesione nel quale, nonostante il riconoscimento dell’assoluta estraneità al meccanismo fraudolento de quo, era stata comunque contestata una non perfetta diligenza nella valutazione delle controparti commerciali in relazione a talune delle operazioni, con conseguente indetraibilità dell’Iva.

I giudici di primo grado, sia di Roma che di Milano, hanno affermato che nelle ipotesi in cui – a seguito dell’attività accertativa posta in essere dal Fisco, anche conclusasi con un atto di adesione come nel caso in esame – viene disconosciuta in capo al contribuente la detraibilità dell’Iva versata per l’acquisto di beni o servizi, ma allo stesso tempo viene riconosciuto il diritto alla deducibilità ai fini delle imposte dirette del costo sostenuto per l’acquisto dei beni o dei servizi, deve ritenersi sussistente, altresì, il diritto alla deduzione degli importi versati a titolo di Iva. Quest’ultima, proprio in ragione della ritenuta indetraibilità, costituisce un onere accessorio rispetto al costo di acquisto dei beni o servizi.

I giudici hanno rilevato che la previsione normativa di indeducibilità dell’Iva ai fini delle imposte sui redditi (articolo 99 del Tuir) trova la propria giustificazione nel fatto che, ordinariamente, l’Iva pagata sugli acquisti non grava sull’acquirente in virtù dell’esercizio del diritto alla detrazione. Tale previsione normativa non può, pertanto, trovare applicazione nella diversa ipotesi in cui l’Iva, essendo indetraibile, perde la propria natura di posta solo finanziaria (di giro) divenendo un vero e proprio costo per l’acquirente.

È stata, quindi, rigettata espressamente la tesi sostenuta dall’agenzia delle Entrate, secondo cui l’Iva sarebbe deducibile ai fini delle imposte sui redditi (Ires e Irap) esclusivamente nelle ipotesi di indetraibilità stabilita ex lege (nota n. 9/869/1980, circolari n. 154/E/1995, n. 137/E/1997 e risoluzione n. 297/E/2002) e non già anche nelle ipotesi di indetraibilità a seguito di un’attività accertativa posta in essere dall’amministrazione finanziaria.

Per i giudici di merito di Roma e Milano nessuna differenza può esservi tra tali due ipotesi: in entrambi i casi l’Iva perde, ab origine, la sua qualifica di tributo e va considerata alla stregua di un costo/onere accessorio rispetto al costo dei beni cui è connessa, risultando conseguentemente deducibile al ricorrere dei requisiti di certezza e inerenza all’attività d’impresa.

Fonte: Il Sole 24Ore

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