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Due fatture, stessa operazione: in soccorso la nota di variazione

L'errore di duplicazione è analogo alle cause di invalidità, annullamento o risoluzione di una transazione e può verificarsi in contesti simili.

La società che, a causa di un errore, trova nel proprio cassetto fiscale la duplicazione delle fatture emesse per la stessa operazione, può rimediare tramite registrazione, nel periodo d’imposta corrente, di tutti i duplicati e il contestuale storno degli stessi attraverso l’emissione di note di variazione in diminuzione. Quest’ultime possono essere cumulative per ogni codice identificativo Iva di ciascun acquirente.

È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 447 del 13 ottobre 2023, a una società che produce e commercializza prodotti alimentari. Tra i suoi clienti c’è una società olandese con sede a Rotterdam e le sue stabili organizzazioni presenti in vari paese europei. La contribuente il 21 giugno di quest’anno si è accorta che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei suddetti clienti nel 2022 e 2023 risultavano nel proprio cassetto fiscale duplicate.

L’istante fa presente dal 1° gennaio 2022 al 21 giugno 2023 ha inviato i suoi documenti contrabili tramite il canale telematico Sdi. In particolare, per quanto riguarda i rapporti con la società olandese, anziché inviare a quest’ultima le fatture emesse in formato cartaceo, inseriva i dati nel portale utilizzato come intermediario dalla cliente per la propria contabilità.
A gennaio 2022, i gestori del portale avevano inviato una e-mail con la quale informavano della modifica della procedura utilizzata a seguito della quale il sistema avrebbe comunicato automaticamente allo Sdi le transazioni transfrontaliere effettuate dall’impresa di Rotterdam con gli acquirenti stranieri presenti nella rete prima del 1° luglio 2022, salva la disattivazione del servizio prima del 10 gennaio 2022.

L’istante per un errore di comunicazione è rimasta inconsapevole della nuova procedura fino a quando non si è resa conto della duplicazione dei documenti fiscali emessi e ha chiesto all’intermediario di cessare ogni comunicazione automatica allo Sdi.

La società chiede se può sanare la situazione tramite note di variazione in diminuzione cumulative per ogni cliente. Ritiene, inoltre, che la nota di variazione abbia efficacia ai soli fini dello storno delle fatture duplicate e, quindi, non debba essere riportata nei registri contabili su cui non risulta alcuna duplicazione dei documenti.

L’Agenzia delle entrate sostanzialmente condivide la via d’uscita proposta dalla contribuente.

La risposta precisa che la soluzione fornita è applicabile a patto che le fatture duplicate si riferiscano alla stessa operazione. In tal caso l’errore può essere sanato tramite la registrazione, nel periodo di imposta corrente, di tutti i duplicati emessi dall’intermediario della controparte (il portale) e, contestualmente, lo storno degli stessi mediante l’emissione di nota di variazione secondo le regole stabilite dall’articolo articolo 26 del decreto Iva, che disciplina le rettifiche in diminuzione dell’imponibile o dell’imposta qualora un’operazione per la quale sia stata emessa fattura successivamente alla registrazione venga meno in tutto o in parte oppure se ne riduca l’ammontare imponibile.

Il caso riportato nell’interpello in esame, osserva l’Agenzia, può essere considerato similare alla vicenda risolta con la risposta n. 395/2019, nella quale è stato precisato che l’errore di duplicazione delle fatture elettroniche emesse “può ricondursi alle figure “simili” alle cause di ”nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione”.

In definitiva, come già detto, una volta registrati i duplicati, la società può emettere e registrare le note di variazione per lo storno degli stessi. Inoltre, queste possono essere cumulative per ogni codice identificativo Iva di ciascun soggetto acquirente (controparte olandese e stabili organizzazioni), precisando gli estremi di ciascuna fattura duplicata di cui si vuole stornare l’importo complessivo e indicando nel campo “causale”, la dizione “storno totale delle fatture per errato invio tramite Sdi”.

Fonte: Agenzia delle Entrate

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