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Coop, deducibilità Irap dei ristorni contabilizzati come destinazione utili

Le cooperative che contabilizzano i ristorni ai soci come destinazione dell’utile di esercizio possono dedurne l'importo ai fini Irap.

Le cooperative che contabilizzano i ristorni ai soci come destinazione dell’utile di esercizio e non come componente negativa a conto economico possono dedurre ai fini Irap il relativo importo. Risposta, per nulla scontata, delle Entrate a una consulenza giuridica richiesta dall’Alleanza delle cooperative (prot. 956-37/2022). A giugno 2022 l’Oic ha pubblicato la versione definitiva degli emendamenti ad alcuni principi nazionali il più significativo dei quali, l’Oic 28, prevede che i ristorni siano iscritti tra i debiti quando, dall’atto costitutivo, statuto e/o regolamento interno sussiste un obbligo della società alla data di chiusura dell’esercizio di ripartire i ristorni stessi ai soci. Se tale obbligo non sussiste, i ristorni sono contabilizzati nel patrimonio netto e trattati secondo le modalità per la distribuzione dell’utile, nel momento in cui l’assemblea decide di ripartirli ai soci (par. 23B).

Dal lato fiscale, in base all’articolo 12 del Dpr 601/1973, le società cooperative e loro consorzi deducono i ristorni dal reddito imponibile. Dalle circolari 53/E/2002 e 35/E/2008 emerge che tale deducibilità avviene per competenza e in via prioritaria rispetto alle disposizioni che prevedono l’assoggettamento a tassazione di una percentuale minima dell’utile netto, variabile a seconda della tipologia della coop. Tutto ciò nella «perfetta neutralità fiscale della scelta tra accantonamento al bilancio come costo e distribuzione di utile, valido per la generalità delle cooperative».

Quest’ultimo passaggio era stato sorprendentemente limitato da alcuni documenti non pubblicati dell’Agenzia (come la consulenza giuridica n. 954-69/2015) nelle quali si leggeva che, non essendo prevista ai fini Irap una disposizione specifica di deducibilità dei ristorni, ne conseguiva che, nel caso di somme riconosciute come destinazione dell’utile d’esercizio, esse sarebbero state indeducibili. Diversamente, l’imputazione diretta a conto economico ne avrebbe consentito la deduzione anche ai fini Irap. L’opinabilità di tale conclusione era evidente: non può essere la modalità di definizione del ristorno scelta dalla cooperativa a mutarne il trattamento fiscale, quanto la natura di questo componente reddituale.

Ora la consulenza giuridica rimette le cose a posto. L’Agenzia rammenta che, in base all’articolo 2, comma 2, del Dm 8 giugno 2011, per i componenti reddituali di cui non è mai prevista l’imputazione a conto economico «la rilevanza Irap è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura». E siccome nessuno ha mai dubitato della deducibilità Irap dei ristorni imputati a costo, altrettanto avviene per quelli contabilizzati come destinazione dell’utile. Poiché il Dm è in vigore dal 2017 (peraltro con clausola di salvaguardia sui comportamenti pregressi), l’esito della consulenza giuridica è positivo non solo per la dichiarazione IRAP 2023, ma anche per quelle precedenti, per le quali si apre la strada dei rimborsi.

Fonte: Il Sole 24Ore

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