SINTESI: L’art. 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR n. 917 del 1986 si interpreta nel senso che le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità e di quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, sono deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell’esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili. Ne consegue che è illegittima la deduzione delle perdite su crediti in un esercizio posteriore a quello in cui è stato dichiarato il fallimento di uno dei debitori.
Ordinanza n. 27352 del 26 settembre 2023 (udienza 13 settembre 2023)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Luciotti Lucio
Art. 101, comma 5, del TUIIR – Svalutazioni dei crediti nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali – Sono deducibili nell’esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili – È illegittima la deduzione delle perdite su crediti in un esercizio posteriore a quello in cui è stato dichiarato il fallimento di uno dei debitori.
Fonte: Il Sole 24Ore