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La ritenuta del 26% nella società semplice sulle riserve di utili ante trasformazione

la trasformazione da società commerciale in società semplice non è fiscalmente neutrale ma costituisce ipotesi di finalità estranee.

La domanda

La società semplice derivante dalla trasformazione agevolata regressiva di una Srl ha la qualifica di sostituto di imposta per i dividendi tale per cui ha legittimazione fiscale ad operare la ritenuta a titolo di imposta del 26% come prevista dall’articolo 170, Tuir, comma 4, lettera b) e comma 5 sulle riserve di utili della Srl ante trasformazione che si intendono distribuite il primo giorno del periodo di imposta successivo alla trasformazione? Oppure diversamente non potendo operare la società semplice tale ritenuta del 26% a titolo di imposta ai sensi articolo 27 del Dpr 600/73, risulta essere in capo al socio l’obbligo di dichiarare il provento indicato nel rigo RN10 del modello Redditi SP, per trasparenza riportandolo nel quadro RH della propria dichiarazione? E a questo punto assoggettando tale provento a quale tipo di imposizione?
R. D. – Milano

Il tema indicato dal lettore è uno di quelli che non hanno mai ricevuto una risposta ufficiale dell’agenzia delle Entrate. Si ricorda, come indicato anche nello studio del notariato del 3 maggio 2023, n. 44-2023/T «che in linea di principio la trasformazione societaria ai sensi dell’articolo 170 del Tuir è una operazione neutrale e non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento nonché riguardanti riserve di utili. Tuttavia la trasformazione da società commerciale in società semplice ovvero da un soggetto esercente attività d’impresa ad un altro cui detta attività è preclusa, non è neutrale dal punto di vista fiscale ma costituisce un’ipotesi di destinazione a finalità estranee. L’effetto realizzativo colpisce anche le riserve di utili costituite prima della trasformazione e riguarda quasi esclusivamente le società di capitali, visto che una società di persone potrà detenere riserve di utili da assoggettare ad imposizione solo se sia la risultante di una precedente trasformazione regressiva in società di persone commerciale. Pertanto sia nel caso di società di capitali che per le società di persone in tale specifica accezione, come sostenuto dall’agenzia delle Entrate, le riserve costituite prima della trasformazione devono essere imputate ai soci nel periodo d’imposta successivo alla medesima operazione con conseguente tassazione secondo le regole ordinarie sull’imposizione dei dividendi il cui ammontare dipende caso per caso dallo status del singolo socio». La tassazione deve seguire le regole dei dividendi mediante assoggettamento, per i soci persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di impresa, dell’importo che costituisce reddito alla ritenuta di imposta del 26% (articolo 27 del Dpr 600/1973). Quest’ultima norma non contempla però le società di persone, quali la società semplice del quesito, tra i sostituti di imposta con il dubbio se la tassazione debba avvenire mediante applicazione della suddetta ritenuta del 26% o mediante imputazione del reddito ai soci per trasparenza nella dichiarazione modello Redditi SP relativa al primo esercizio di esistenza della società semplice. Quest’ultima è stata l’interpretazione resa dall’agenzia delle Entrate nel corso di una videconferenza Map del 18 maggio 2006, risposta mai trasfusa in un documento ufficiale. Personalmente, guardando alla sostanza dell’operazione e non alla forma, si ritiene che la società semplice possa operare la ritenuta del 26% determinando così la tassazione a titolo di imposta in capo al socio percettore.

Fonte: Il Sole 24Ore

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